Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49945 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49945 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 13/1/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostit AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricor
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo confermava l’affermazione di responsabilità dell’imputato appellante in ordine al reato di truffa in concorso contestat imputazione, così come aggravato dalla recidiva qualificata; fatto commesso in Alcamo il 2 settembre 2015.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, nell’interesse dell’imputato, il difenso deducendo il motivo unico in appresso sinteticamente riportato, secondo quanto prescrive l’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1. vizio di motivazione per mancanza o mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) per avere la Corte di appello -pur sollecitata da specifico motivo di gravame, con quale si contestava la scarsissima significatività dei precedenti datati al 1995 (ricettaz tenue) e 1997 (furto sanzionato con decreto penale), peraltro disomogenei rispetto alle modalità di aggressione patrimoniale- ritenuto che la condotta di truffa oggetto accertamento fosse sintomatica di accresciuta pericolosità e più intenso grado di colpevolezza, giacché “indicativa di costante propensione a delinquere al fine di procacciarsi un profi illecito”.
Il Pubblico ministero presso questa Corte rassegnava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
COSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo unico di ricorso è ammissibile e fondato.
1.1. Sulla scia di numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare l compatibilità della nuova disciplina della recidiva con vari principi della Carta fondament (sent. n. 193 del 14/06/2007, cui fecero seguito molte ordinanze d’inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni unite questa Corte, in una nota ed ormai risalente pronuncia, hanno statuito che il giudice, presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi t conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale del livello di omogeneità esistente fra loro, dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del gra colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839). E’ a tale pronuncia che si deve la netta distinzione fra contestazione della recidiva (obbligatoria per il Pubb ministero), accertamento dei requisiti formali e applicazione della recidiva, che impone giudice detta verifica, da compiere in ogni caso, dopo la espunzione della recidiva obbligatori
a seguito della sentenza n, 185 del 23 luglio 2015 della Corte costituzionale. Il principio è s poi ribadito dalle stesse Sezioni unite (n. 20798 del 24/02/2011, COGNOME, Rv. 249664; n 31669 del 23/06/2016, COGNOME, Rv. 267044), che pure hanno evidenziato come, in ordine all’applicazione o alla esclusione della recidiva, sul giudice di merito gravi un preciso o motivazionale (più esplicitamente Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251690), rimarcato da ultimo nella sentenza (Sez. U) COGNOME: «Per quanto complesso il compito che incombe sul giudice chiamato ad accertare la fondatezza della contestazione della recidiva, una volta superata la vetusta concezione dello status – specie quando si consideri co realismo la struttura del processo penale – non sono ammissibili motivazioni di puro stile, ch non espongano i dati fattuali presi in considerazione, i criteri utilizzati per valutarli, un giudizio circa la maggiore rimprovera bilità del reo per non essersi fatto motivare da precedenti condanne, come pure avrebbe dovuto fare. Nell’accertamento della fondatezza della contestazione della recidiva il giudice deve essere consapevole della necessità di sorvegliare che non si determini una indebita valorizzazione delle qualità della persona del reo. L’orm consueto richiamo all’accertamento della maggiore colpevolezza per il fatto e della maggiore pericolosità sociale del reo non può banalizzare il giudizio e far dimenticare che, in prospettiva costituzionalmente orientata, esse non possono mai condurre a determinare una misura della pena che ecceda quella proporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto» (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275319, in motivazione). Nel caso di cui si tratta, la motivazione del primo giudice, che aveva riconosciuto l’eff ingravescente della recidiva contestata, era del tutto mancata; a fronte di detta omessa motivazione, l’imputato aveva presentato uno specifico motivo di appello, lamentando che la valutazione espressa dal Tribunale si era sottratta alla verifica dei presupposti e d condizioni della rediva, ritenute necessarie dalla citata giurisprudenza.
La Corte di appello ha ritenuto di integrare il deserto argonnentativo del primo giudice, con formula di stile (motivazione meramente apparente) già sopra riportata, in quanto la condotta di truffa tenuta nel 2015 sarebbe “indicativa di costante propensione a delinquere al fine procacciarsi un profitto illecito”. E’ pertanto evidente come la Corte di appello abbia del omesso di rispondere allo specifico motivo di gravame inerente l’applicazione della recidiva peraltro ponendosi in sostanziale continuità omissiva con il primo giudice.
1.2. La sentenza impugnata (solo in punto di riconoscimento della recidiva) va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio s punto.
Il giudice di rinvio, scontata l’affermazione irretrattabile della penale responsabilità fatto ascritto, dovrà quindi valutare se sussistono i presupposti (contestazione del Pubblic ministero e precedenti plurime condanne per reati contro il patrimonio) e le condizioni (tipo devianza della quale il reato costituisce segno, qualità dei comportamenti, margine d offensività delle condotte, cronologia dilatata della ricaduta e livello di omogeneità esistent
condotte anteatte e quelle oggetto di giudizio, eventuale occasionalità della ricaduta e grado colpevolezza manifestato dalla nuova condotta) per applicare la recidiva qualificata contestata fornendo congrua motivazione sulla base dei richiamati principi più volte declamanti sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.