Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49316 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 49316 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, n. Foggia DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 379/22 della Corte di appello di Bari del Ot02/2022
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, pronunciando in sede di rinvio ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, ritenendo rilevante la recidiva qualificata contestata
all’imputato NOME COGNOME ma riducendo la pena inflittagli dal primo giudice dalla misura di sei anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa (in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 112 n.1, 628, primo e terzo comma, n.1, 110, 81, 61 n.2, cod. pen. e 2,4,5, legge n. 865 del 1967 e 81 cpv., 110, 582, 585 cod. pen.) a quella di quattro anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione e 1.733,00 euro di multa nonché sostituendo la pena accessoria di cui all’art. 29 cod. pen. da perpetua a temporanea.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con un primo motivo di censura deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 99 cod. pen. ed illogicità della motivazione: secondo il ricorrente la Corte di merito ha adottato una motivazione apodittica nel ribadire la rilevanza della contestata recidiva.
Con il secondo motivo deduce, inoltre, che nella determinazione della pena, sebbene ridotta nella misura complessiva, la Corte territoriale, pur facendo corretta applicazione dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. dovuta alla ricorrenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, non ha fornito la benché minima motivazione sui motivi posti a fondamento dell’aumento ai sensi di detta previsione né ha argomentato alcunché sull’entità dell’aumento facoltativo ivi previsto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
È palesemente destituito di fondamento il primo motivo di censura.
Sostenere, come fa il ricorrente, che la Corte di appello ha motivato in maniera apodittica la rilevanza della contestata recidiva, significa semplicemente omettere in maniera deliberata di confrontarsi con le ampie considerazioni che il giudice del rinvio ha dedicato al tema (pag. 1 e 2 sent.), costituente del resto oggetto esclusivo dell’annullamento della precedente sentenza di secondo grado e che, pertanto, la Corte di merito non avrebbe in alcun potuto eludere, se non altro al fine di colmare la lacuna motivazionale riscontrata nel giudizio rescindente.
Non è evidentemente quella di legittimità la sede processuale propria per condurre una rinnovata valutazione riguardante i precedenti penali dello imputato e l’incidenza che il reato oggetto di giudizio ha esplicato sulla pericolosità del suo autore; qui basta rilevare che nel ricorso nulla si dice ad es.
di un evento altamente significativo, rilevato dalla Corte di merito, qua mancato completamento positivo di un affidamento in prova cui il ricorrente era stato sottoposto, per concludere nel senso della complessiva genericità de doglianza.
Analoghe considerazioni valgono per quella concernente il concreto aumento di pena applicato nel giudizio di rinvio a titolo di recidiva.
Non si vede proprio quale ulteriore motivazione avrebbe dovuto articolare l Corte di appello nel disporre l’aumento per la recidiva nella corretta mi massima di un terzo, imposto dall’applicabilità dell’art. 63, quarto comma, c pen., altrettanto correttamente eseguito prima degli ulteriori aumenti a tito continuazione tra il più grave reato di rapina aggravata (capo A) e gli concorrenti.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Il Presigente