Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24036 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24036 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN MARCELLO PISTOIESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME•
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa con la quale è stata ribadita l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto sono manifestamente infondate’, le censure ( secondo e terzo motivo) dirette a contrastare il giudizio speso dalla Corte merito – in difformità da quanto implicitamente sostenuto dal primo giudice- nel riten sussistente la recidiva qualificata ex art. 99, comma IV, cp, e ciò alla luce del dato offer casellario acquisito agli atti ( che da conto di due condanne definitive prima del fatto a giu per reati consumati nel quinquennio precedente, una delle quali, quella definitiva alla data 21 maggio 2008, coerentemente apprezzata nell’ottica della specificità, non essendo neppure necessaria al fine una previa dichiarazione di recidiva semplice alla luce di quanto chiarito d sezioni unite di questa Corte con la ‘sentenza Sabbatini – n. 32318 del 30/03/2023- depositata ben prima della predisposizione dell’odierna impugnazione) oltre che della adeguata motivazione resa sul punto, tale da colmare il relativo onere argomentativo quanto alla scelta di mer adottata;
in conseguenza, anche quelle esposte nei primo motivo, dirette a contestare il ribaltamento della decisione di primo grado in relazione alla prescrizione, esclusa per il reato di cui all’ar dalla Corte del merito all’esito di una corretta valutazione del combinato disposto di cui agli 157 e 161 cp proprio in considerazione del rilievo da ascrivere alla recidiva qualifi (correttamente computata nel determinare il termine utile alla prescrizione in coerenza con ormai consolidate indicazioni di principio rese da questa Corte sul tema: da ultimo ve Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Rv. 285267);
le doglianze esposte con i motivi quarto e quinto correlate ai costituti anche soggettivi reato ritenuto, puntualmente riscontrate dalla Corte del merito e contrastate dal rico mettendo in discussione il contenuto minaccioso della condotta ( immediatamente smentito dal portato della frase proferita e dal contesto complessivo delal condotta) e facendo leva su un ricostruzione della vicenda in fatto (quanto al momento di propalazione della minaccia) no coerente alle emergenze istruttorie siccome apprezzate nella lettura privilegiata dalla senten impugnata, estranea a manifeste incongruenze e travisamenti, non puntualmente segnalati;
le censure inerenti alla compiutezza delle acquisizioni probatorie apprezzate a fondamento della responsabilità, dal portato evidentemente generico sia perché non tese a contrastare la ricostruzione del fatto per come rassegnata dal teste escusso , sia perché non supportate da adeguati riferimenti argomentativi quanto alle sollecitazioni rivolte al giudice dell’appello r alle prove diverse prove da assumere alla luce delle prospettive istruttorie garantite dal disp di cui all’art. 604, comma 6, cpp;
ritenuta, ancora la inammissibilità delle ulteriori doglianze perché dirette a sollecitare valutazioni in fatto precluse in sede di legittimità ( quanto alla possibile applicazione dell’
bis, sollecitata con il motivo addotto per settimo) o dirette a contrastare la misur trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle generiche ( ultimi due motivi
quando di contro, anche su tali temi, la sentenza impugnata deve ritenersi sorretta da sufficien e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito ‘non censurabile in questa sede
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 22 aprile 2024.