Recidiva Qualificata: La Cassazione Conferma la Valutazione della Pericolosità Sociale
L’applicazione della recidiva qualificata è un tema centrale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi fondamentali che guidano i giudici nel valutare questa aggravante, sottolineando l’importanza di una motivazione solida e coerente da parte delle corti di merito. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato contro una sentenza di condanna che aveva riconosciuto la sussistenza della recidiva.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato in precedenza, presentava ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. La difesa lamentava vizi di motivazione – in particolare mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità – riguardo al riconoscimento dell’aggravante della recidiva qualificata, prevista dall’articolo 99, comma 4, del codice penale.
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non aveva adeguatamente giustificato le ragioni per cui riteneva sussistente l’aggravante, limitandosi a un riferimento generico ai precedenti penali senza una valutazione concreta della maggiore pericolosità sociale del condannato.
La Decisione della Corte sulla Recidiva Qualificata
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che la sentenza impugnata fosse, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, sorretta da un apparato argomentativo conferente e logico. La Corte di merito, infatti, aveva adempiuto al proprio dovere di motivazione, ancorando la sua decisione a elementi concreti.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella validazione del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente evidenziato l'”accresciuta pericolosità sociale” dell’imputato. Tale valutazione non era astratta, ma basata su due pilastri fondamentali:
1. I molteplici precedenti penali: La Corte aveva preso in esame il casellario giudiziale dell’imputato, rilevando la presenza di numerose condanne precedenti, di cui una specifica per un reato della stessa indole.
2. La condotta oggetto del giudizio: La natura del reato per cui era intervenuta la condanna è stata considerata un ulteriore indicatore della persistente tendenza a delinquere.
La Suprema Corte ha sottolineato come questa motivazione soddisfi pienamente i principi giurisprudenziali consolidati in materia. Quando il giudice di merito fornisce una spiegazione logica che collega i precedenti penali e la condotta attuale a un giudizio di maggiore pericolosità, il riconoscimento della recidiva qualificata è legittimo. Di conseguenza, non ravvisando alcun vizio nella sentenza impugnata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: il riconoscimento della recidiva qualificata non è un automatismo, ma richiede una valutazione ponderata della personalità del reo e della sua effettiva pericolosità sociale. Tuttavia, quando la corte di merito fornisce una motivazione coerente, basata su elementi concreti come la pluralità e la natura dei precedenti penali, la sua decisione è difficilmente censurabile in sede di legittimità. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’onere di contestare l’aggravante richiede di dimostrare una palese illogicità nel ragionamento del giudice, e non una mera divergenza di valutazione.
Quando un ricorso per cassazione contro il riconoscimento della recidiva qualificata può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logica e coerente che giustifica l’applicazione dell’aggravante, basandosi su elementi concreti come i precedenti penali e la condotta dell’imputato per dimostrarne l’accresciuta pericolosità sociale.
Quali elementi considera il giudice per valutare la pericolosità sociale ai fini della recidiva?
Il giudice considera i molteplici precedenti penali annoverati dall’imputato, con particolare attenzione a quelli specifici (cioè per reati della stessa indole), e la condotta specifica per cui è intervenuta la nuova condanna.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13745 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13745 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il 02/03/1999
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da COGNOME Alessandro.
Rilevato che la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’art. 99, comma 4, cod. pen.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva qualificata, avendo la Corte di merito evidenziato l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali annoverati dallo stesso, di cui uno specifico, ed in considerazione della condotta per cui è intervenuta condanna.
Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, COGNOME, Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, COGNOME, Rv. 250039 – 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore