Recidiva Qualificata: la Cassazione conferma la condanna e chiarisce i criteri di valutazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sull’applicazione della recidiva qualificata nel diritto penale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato, confermando la decisione della Corte d’Appello e sottolineando come una solida motivazione basata sulla pericolosità sociale del reo renda il provvedimento inattaccabile. Questo caso evidenzia la differenza tra vizi sostanziali della motivazione e imprecisioni marginali, che non sono sufficienti a invalidare una sentenza.
I Fatti del Processo
Un individuo, già gravato da numerosi precedenti penali, veniva condannato dalla Corte d’Appello. Nella sentenza di secondo grado veniva riconosciuta la sussistenza della circostanza aggravante della recidiva qualificata. L’imputato, attraverso il suo difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando diversi vizi della sentenza, tra cui un’erronea applicazione della legge penale e un difetto di motivazione proprio in relazione all’aggravante contestata.
La recidiva qualificata e i motivi del ricorso
Il ricorrente basava la sua difesa su tre punti principali:
1. Erronea applicazione dell’art. 99, comma 4, c.p., che disciplina appunto la recidiva qualificata.
2. Vizio di motivazione, poiché a suo dire la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente giustificato l’applicazione dell’aggravante.
3. Travisamento del fatto e del dato probatorio, con specifico riferimento a un verbale di sequestro di una somma di denaro, ritenuto dal ricorrente erroneamente interpretato.
L’obiettivo della difesa era quello di smontare l’impianto argomentativo della Corte territoriale, sostenendo che la valutazione sulla pericolosità sociale non fosse supportata da elementi concreti e che un errore fattuale avesse viziato l’intera decisione.
La decisione della Cassazione sulla recidiva qualificata
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni della difesa infondate. Gli Ermellini hanno stabilito che la sentenza impugnata era sorretta da un apparato argomentativo “conferente” e logico, in linea con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha osservato che la decisione della Corte d’Appello era correttamente fondata sulla valutazione dell'”accresciuta pericolosità sociale” dell’imputato. Tale valutazione non era astratta, ma ancorata a elementi specifici: i “molteplici precedenti penali anche specifici” e la “gravità del fatto” per cui era intervenuta la condanna. Secondo la Cassazione, questi elementi sono sufficienti a giustificare l’applicazione della recidiva qualificata.
Inoltre, i giudici hanno affrontato il presunto errore relativo al sequestro del denaro. Hanno qualificato il riferimento a tale somma come “inconferente”, ovvero non rilevante ai fini della decisione principale. Applicando il principio della “prova di resistenza”, la Corte ha concluso che, anche eliminando questo elemento dalla motivazione, la decisione sulla recidiva sarebbe rimasta pienamente valida, poiché basata sugli altri solidi argomenti relativi ai precedenti penali e alla gravità del reato. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per contestare efficacemente l’applicazione della recidiva, non basta evidenziare piccole imprecisioni o elementi marginali nella motivazione del giudice. È necessario dimostrare un vizio logico sostanziale nel ragionamento che ha portato a riconoscere la maggiore pericolosità sociale del reo. Quando la motivazione è solidamente ancorata a precedenti penali specifici e alla gravità del nuovo reato, il ricorso ha scarse probabilità di successo. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi infondati.
Quando la motivazione sulla recidiva qualificata è considerata adeguata?
La motivazione è adeguata quando la corte di merito evidenzia in modo specifico l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato, basandosi su elementi concreti come i molteplici precedenti penali, anche specifici, e la gravità del fatto per cui si procede.
Cosa accade se la motivazione di una sentenza contiene un riferimento a un fatto irrilevante?
Se un elemento della motivazione è irrilevante (inconferente), la Corte di Cassazione applica la cosiddetta “prova di resistenza”. Se la decisione impugnata si regge comunque su altri argomenti validi e sufficienti, l’errore marginale non è in grado di invalidare la sentenza e il ricorso viene rigettato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13734 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13734 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 10/08/1964
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da COGNOME(Marc61 Mavrc
Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 99, comma 4, cod. pen.; vizio di motivazione in ordine all’applicazione della circostanza aggravante della recidiva qualificata; travisamento del fatto e del dato probatorio in ordine al verbale di sequestro della somma di euro 11.700.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva qualificata, avendo la Corte di merito evidenziato l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati dallo stesso ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna.
Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, COGNOME, Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, COGNOME, Rv. 250039 – 01).
Rilevato che l’inconferente riferimento alla somma di danaro sequestrata nell’abitazione di altro coimputato non ha alcuna incidenza sull’adeguatezza della giustificazione sopra richiamata: la prova di resistenza consente di ritenere la validità di quanto in via principale osservato dalla Corte di merito.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore