Recidiva Qualificata: La Cassazione Conferma la Pericolosità Sociale
L’istituto della recidiva qualificata rappresenta un aspetto cruciale del diritto penale, incidendo direttamente sulla determinazione della pena. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di ammissibilità per un ricorso che contesti tale aggravante, sottolineando la necessità di argomentazioni specifiche e non generiche. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere meglio la posizione della giurisprudenza.
Il Fatto all’Origine del Processo
Il caso in esame riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose. La difesa dell’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, non contestando la responsabilità per il reato, ma focalizzandosi esclusivamente su un punto di diritto: l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla recidiva qualificata che era stata riconosciuta e applicata dai giudici di merito.
## La Valutazione sulla recidiva qualificata della Corte d’Appello
La Corte d’Appello aveva ampiamente motivato la sua decisione di confermare la recidiva. I giudici avevano evidenziato la significativa pericolosità sociale dell’imputato, desunta da diversi elementi concreti:
* Molteplici precedenti penali specifici: l’individuo aveva già commesso reati della stessa indole.
* Gravità del fatto: il reato per cui si procedeva era stato ritenuto di particolare gravità.
* Personalità trasgressiva: era stata delineata una personalità incline a violare la legge.
Questa valutazione complessiva aveva portato la Corte di merito a ritenere pienamente giustificata l’applicazione dell’aggravante della recidiva, con le conseguenti ripercussioni sul trattamento sanzionatorio.
## La Decisione della Corte di Cassazione: Genericità dei Motivi
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, lo ha ritenuto palesemente inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che i motivi presentati dalla difesa erano del tutto generici. Invece di confrontarsi specificamente con l’articolata motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limitava a lamentare un’erronea applicazione della legge senza fornire elementi concreti a supporto di tale tesi.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non è sufficiente contestare astrattamente il riconoscimento della recidiva. È necessario che la difesa si faccia carico di un confronto puntuale con le ragioni esposte dal giudice di merito. Nel caso di specie, la sentenza d’appello aveva chiaramente spiegato perché la recidiva qualificata fosse applicabile, basandosi su precedenti, gravità del reato e personalità dell’imputato. Il ricorso, invece, si è dimostrato privo di un reale contenuto critico, non riuscendo a smontare l’impianto argomentativo della Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno richiamato precedenti giurisprudenziali, incluse sentenze delle Sezioni Unite, che consolidano il principio secondo cui la motivazione del giudice sulla recidiva, se ben argomentata, non può essere messa in discussione da rilievi difensivi generici e astratti.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione deve essere specifico, dettagliato e deve ingaggiare un dialogo critico con la sentenza che si intende impugnare. La semplice affermazione di un errore di diritto, senza un’adeguata argomentazione che ne dimostri la fondatezza, è destinata a essere dichiarata inammissibile. Per l’imputato, le conseguenze sono state la conferma della condanna, il rigetto del ricorso e l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione rafforza l’onere per i difensori di costruire impugnazioni solide, capaci di evidenziare vizi specifici nella decisione del giudice di merito, specialmente su temi discrezionali come la valutazione della pericolosità sociale ai fini della recidiva.
Quando un ricorso contro la recidiva qualificata viene considerato inammissibile?
Un ricorso è considerato inammissibile quando i motivi sono generici e non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a lamentare un errore senza fornire elementi concreti a supporto.
Quali elementi valuta il giudice per riconoscere la recidiva qualificata?
Il giudice valuta la pericolosità sociale dell’imputato basandosi su elementi concreti come i molteplici precedenti penali specifici, la gravità del fatto per cui si procede e la personalità complessiva del reo.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31645 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31645 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 28/02/1981
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cos.
Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale, inidoneità della motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva qualificata, avendo la Corte di merito evidenziato la pericolosità sociale dell’imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali specifici annoverati dallo stesso, in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna e della personalità altamente trasgressiva.
Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, COGNOME, Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, COGNOME, Rv. 250039 – 01).
Rilevato che i rilievi difensivi si appalesano del tutto generici e privi di reale confronto con la motivazione contenuta in sentenza.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore