Recidiva Qualificata: Limiti e Conseguenze nel Ricorso in Cassazione
L’istituto della recidiva qualificata rappresenta uno degli aspetti più delicati del diritto penale, con implicazioni dirette e significative sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti entro cui è possibile contestarne gli effetti in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso dichiarato inammissibile, poiché basato su motivi non consentiti dalla legge, fornendo chiari spunti sulla corretta impostazione dei gravami.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un soggetto per la detenzione di un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti (181 dosi medie di cocaina). La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale, applicando un aumento di pena a titolo di continuazione e riconoscendo la sussistenza della recidiva qualificata. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando unicamente gli effetti negativi che la recidiva avrebbe prodotto sulla sua condanna, in particolare riguardo a tre profili: la mancata riqualificazione del reato in un’ipotesi di minore gravità, il mancato riconoscimento del minimo della pena e l’entità dell’aumento per la continuazione.
L’Analisi della Corte sulla recidiva qualificata
La Suprema Corte ha esaminato punto per punto le doglianze del ricorrente, rigettandole integralmente e dichiarando il ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla natura dei motivi proposti, ritenendoli non idonei a superare il vaglio di legittimità.
La Rinuncia in Appello e i Suoi Effetti
Un primo elemento decisivo è stata la constatazione che la richiesta di riqualificazione del fatto in un reato meno grave era stata oggetto di rinuncia durante il processo d’appello. Tale rinuncia preclude la possibilità di riproporre la stessa questione dinanzi alla Corte di Cassazione, rendendo il motivo di ricorso su questo punto immediatamente inammissibile.
Il Bilanciamento tra Attenuanti e Recidiva
La Corte ha poi sottolineato come i giudici di merito avessero correttamente gestito l’impatto della recidiva qualificata sulla pena base. Infatti, erano state concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva. Questo significa che l’effetto aggravante della recidiva è stato neutralizzato da quello mitigante delle attenuanti, portando a una pena base ritenuta equa e proporzionata alla gravità del fatto, senza alcuna incidenza negativa derivante dalla condizione di recidivo.
L’Aumento per la Continuazione: un Obbligo di Legge
Infine, per quanto riguarda l’aumento di pena per la continuazione, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: in presenza di una recidiva qualificata, l’aumento della pena per il reato satellite non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Si tratta di un obbligo stabilito direttamente dalla legge, che non lascia margini di discrezionalità al giudice. Pertanto, la doglianza del ricorrente su questo punto era manifestamente infondata.
Le Motivazioni della Decisione
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. Le ragioni addotte dal ricorrente non rientravano tra quelle consentite dalla legge per un giudizio di legittimità, che si limita a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e non può entrare nel merito delle valutazioni discrezionali del giudice, se adeguatamente motivate. La decisione si fonda sul principio che un ricorso non può basarsi su critiche generiche o su questioni a cui si è già rinunciato, né può contestare l’applicazione di norme imperative come quelle che regolano l’aumento di pena per la continuazione in caso di recidiva.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di una corretta formulazione dei motivi di ricorso per Cassazione, che devono essere specifici e pertinenti alla violazione di legge. In materia di recidiva qualificata, emerge chiaramente che, sebbene i suoi effetti possano essere mitigati dal bilanciamento con le attenuanti, alcune conseguenze, come l’aumento per la continuazione, sono inderogabili. La decisione serve da monito: non è sufficiente lamentare genericamente l’impatto della recidiva sulla pena, ma è necessario individuare vizi di legittimità concreti e ammissibili per sperare in una riforma della sentenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dal ricorrente non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Nello specifico, una delle richieste era stata oggetto di rinuncia in appello, mentre le altre contestavano aspetti della pena che erano stati correttamente determinati secondo legge.
La recidiva qualificata ha aumentato la pena base in questo caso?
No, la Corte ha specificato che la recidiva non ha inciso sulla determinazione della pena base. Questo perché sono state concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva, neutralizzandone di fatto l’effetto aggravante sul calcolo della pena iniziale.
È possibile contestare l’aumento di pena per la continuazione in presenza di recidiva qualificata?
Secondo la decisione, no, se l’aumento è stato applicato secondo legge. La Corte ha chiarito che, in presenza di recidiva qualificata, la legge stabilisce un aumento minimo per la continuazione, rendendo la decisione del giudice su questo punto un atto dovuto e non una valutazione discrezionale contestabile nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3234 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3234 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 22/05/2001
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 173 COGNOME
NRG 27361/2024
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sed di legittimità;
Considerato infatti che il ricorrente si duole soltanto della negativa, simultan incidenza della recidiva qualificata in varie statuizioni, tra le quali la m riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 19 mancato riconoscimento del minimo della pena e l’entità dell’aumento a titolo continuazione; nonostante che il primo profilo sia stato oggetto di rinuncia in di appello; che sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti a contestata recidiva e la pena base è stata ritenuta equa e proporzionale al (detenzione di 181 dosi medie droganti di cocaina) senza alcun incidenza quind della recidiva; che l’entità dell’aumento per la continuazione è stabilito per in presenza della recidiva qualificata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 29/11/2024.