Recidiva Qualificata: Ricorso Inammissibile se Generico e Reiterativo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale in materia di impugnazioni: la specificità dei motivi. Un ricorso che non si confronta criticamente con la decisione impugnata, ma si limita a ripetere argomentazioni già esposte, è destinato all’inammissibilità. Questo caso offre un chiaro esempio applicato al tema della recidiva qualificata.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato in primo grado dal Tribunale per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, vedeva la sua condanna confermata dalla Corte d’Appello. La difesa decideva di presentare ricorso per cassazione, contestando un unico punto: l’applicazione dell’aggravante della recidiva qualificata. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano errato nel ritenerla sussistente, con una motivazione carente e in violazione della legge.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Recidiva Qualificata
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione non entra nel merito della questione sulla recidiva, ma si ferma a un livello procedurale precedente, analizzando la struttura stessa dell’atto di impugnazione.
La Genericità del Ricorso
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del ricorso come ‘meramente reiterativo e comunque generico’. I giudici hanno osservato che la difesa non aveva mosso una critica puntuale e specifica al ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Invece di smontare il percorso logico-giuridico della sentenza di secondo grado, il ricorso si era limitato a riproporre le stesse censure, senza un reale e costruttivo confronto con la motivazione della decisione appellata.
La Motivazione della Corte d’Appello
La Cassazione ha evidenziato come la Corte territoriale avesse fornito una motivazione chiara e logica per giustificare l’applicazione della recidiva qualificata. Il giudice d’appello aveva sottolineato un fatto determinante: il nuovo reato era stato commesso mentre l’imputato si trovava agli arresti domiciliari. Questa circostanza, secondo la Corte, non era un dettaglio trascurabile, ma un chiaro indicatore di una ‘maggiore capacità a delinquere’. Nonostante la restrizione della libertà personale, l’imputato non aveva esitato a detenere sostanze stupefacenti destinate alla vendita, dimostrando una particolare inclinazione a violare la legge e una noncuranza per le conseguenze delle sue azioni.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il percorso argomentativo della Corte d’Appello fosse completo e sufficiente a giustificare l’aggravante. La condotta dell’imputato, che delinque pur essendo già sottoposto a una misura cautelare, è stata considerata espressione di una spiccata pericolosità sociale. Di fronte a tale motivazione, il ricorso si è rivelato inefficace perché non ha saputo indicare dove risiedesse l’errore di diritto o il vizio logico del giudice di secondo grado. L’assenza di un ‘effettivo confronto’ con la sentenza impugnata ha quindi reso il ricorso inammissibile, in quanto non idoneo a stimolare una reale valutazione di legittimità da parte della Suprema Corte.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per la redazione dei ricorsi per cassazione. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione del giudice di merito. È indispensabile analizzare in profondità la motivazione della sentenza impugnata e costruire un’argomentazione critica che ne evidenzi le specifiche falle, siano esse violazioni di legge o vizi logici manifesti. In materia di circostanze aggravanti, come la recidiva qualificata, è necessario dimostrare perché la valutazione del giudice sulla capacità a delinquere del reo sia errata alla luce dei principi legali e delle prove emerse, pena l’immediata dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso sulla recidiva qualificata è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto meramente reiterativo e generico, in quanto non presentava un effettivo confronto critico con il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata.
Cosa ha usato la Corte d’Appello per giustificare la recidiva qualificata?
La Corte d’Appello ha giustificato la recidiva qualificata basandosi sul fatto che l’imputato ha commesso il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio mentre era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ritenendo tale comportamento espressione di una maggiore capacità a delinquere.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 296 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 296 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 19/09/1988
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/04/2023 (con cui la Corte d’Appello di Catania ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.i.p. del Tribunale di Catania), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’applicazione della recidiva qualificata;
ritenuto che la censura sia meramente reiterativa e comunque generica, difettando un effettivo confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale che, in piena continuità con il primo giudice, ha desunto la sussistenza dei presupposti applicativi della recidiva (per essere il nuovo reato espressione di una maggiore capacità a delinquere dell’imputato) dal fatto che il COGNOME, pur essendo ristretto agli arresti domiciliari, non ha avuto scrupoli nel detenere sostanza stupefacente destinata alla cessione a terzi (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i R / pfa, il 1 dicembre 2023 Il Consigl l re etensore GLYPH
Il Presidente