Recidiva Qualificata: la Cassazione conferma il divieto di prevalenza sulle attenuanti
L’ordinanza n. 7058 del 2024 della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel calcolo della pena: il rapporto tra le attenuanti generiche e la recidiva qualificata. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato che contestava la legittimità costituzionale della norma che impedisce alle circostanze attenuanti generiche di prevalere sulla recidiva. Questa decisione conferma la rigidità del sistema sanzionatorio per chi commette ripetutamente reati.
I Fatti del Caso Giudiziario
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Firenze ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza non riguardava i fatti del reato, ma una questione puramente giuridica: la presunta incostituzionalità dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale. Questa norma stabilisce che le circostanze attenuanti generiche non possono essere considerate prevalenti sulla recidiva aggravata (o ‘qualificata’), ma al massimo equivalenti. Secondo il ricorrente, tale divieto avrebbe violato i principi costituzionali di uguaglianza e di individualizzazione della pena.
La questione sulla recidiva qualificata e le attenuanti
Il cuore della questione risiede nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. Le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) consentono al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo, valorizzando elementi positivi. La recidiva qualificata, d’altro canto, rappresenta un’aggravante che segnala una maggiore pericolosità sociale del soggetto, il quale torna a delinquere nonostante una precedente condanna.
L’art. 99, comma 4, c.p. impone un limite a questa valutazione discrezionale del giudice: se l’imputato è un recidivo qualificato, le attenuanti generiche non possono ‘vincere’ nel giudizio di bilanciamento. Possono al più pareggiare (giudizio di equivalenza), ma mai prevalere. Il ricorrente sosteneva che questa rigidità impedisse al giudice di commisurare la pena in modo giusto e proporzionato al caso concreto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto la tesi del ricorrente in modo netto. I giudici hanno dichiarato il motivo del ricorso manifestamente infondato. La Corte ha richiamato una propria precedente sentenza (n. 16487 del 2017), consolidando l’orientamento secondo cui la scelta del legislatore di porre un limite al giudizio di bilanciamento in caso di recidiva qualificata non è irragionevole né viola la Costituzione.
La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale ha comportato una conseguenza processuale drastica: la dichiarazione di inammissibilità dell’intero ricorso. Quando l’unico motivo di appello è palesemente privo di fondamento, l’impugnazione non supera il vaglio preliminare della Corte e non viene esaminata nel merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza riafferma con forza un principio fondamentale del diritto penale: la recidiva qualificata è una circostanza che il legislatore considera di particolare allarme sociale, tale da giustificare un trattamento sanzionatorio più severo e rigido. La decisione di non permettere la prevalenza delle attenuanti generiche su tale aggravante è una scelta di politica criminale che la Corte di Cassazione ritiene rientrare nella piena discrezionalità del Parlamento.
Per gli imputati, ciò significa che in presenza di una recidiva aggravata, le possibilità di ottenere una significativa riduzione della pena attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche sono legalmente limitate. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un’ulteriore conferma della stabilità interpretativa su una norma di grande impatto pratico. Infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende funge da monito contro la proposizione di ricorsi basati su questioni già ampiamente decise e ritenute manifestamente infondate dalla giurisprudenza.
È possibile che le attenuanti generiche prevalgano sulla recidiva qualificata?
No, la Corte di Cassazione ha confermato che l’art. 99, comma 4, del codice penale vieta esplicitamente la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, potendo al massimo essere considerate equivalenti.
Qual è stata la conseguenza per il ricorrente che ha sollevato la questione di incostituzionalità?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché l’unico motivo del ricorso, basato sulla presunta incostituzionalità del divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva qualificata, è stato ritenuto manifestamente infondato, richiamando una precedente e consolidata giurisprudenza in materia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7058 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato in ragion manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, c pen. che stabilisce il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recid (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Rv. 269522);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024