Recidiva Qualificata e Attenuanti: la Cassazione Conferma il Divieto
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, riafferma un principio cardine del nostro ordinamento in materia di calcolo della pena: il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata. Questa decisione chiarisce ancora una volta la legittimità costituzionale dell’articolo 69, comma 4, del codice penale, respingendo le obiezioni sollevate dalla difesa di un’imputata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato in abitazione. La Corte d’Appello, pur escludendo una delle aggravanti contestate, non aveva modificato l’entità della pena. Il motivo? La presenza della recidiva qualificata, che impediva un giudizio di bilanciamento più favorevole all’imputata, non permettendo alle attenuanti generiche di prevalere sulla restante aggravante. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, sollevando una questione di legittimità costituzionale proprio sulla norma che impone tale divieto.
La questione della recidiva qualificata e il bilanciamento
Il cuore del ricorso si concentrava sulla presunta irragionevolezza della norma che vieta al giudice di considerare le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva qualificata. Secondo la tesi difensiva, tale divieto creerebbe una sproporzione nel trattamento sanzionatorio, impedendo una piena personalizzazione della pena in base alle specificità del caso concreto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata. Gli Ermellini hanno richiamato la loro consolidata giurisprudenza, sottolineando che il divieto imposto dall’art. 69, comma 4, c.p. non è né arbitrario né irragionevole.
La motivazione si fonda su un punto cruciale: la norma non fa altro che valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato. La recidiva qualificata evidenzia una persistenza nel commettere illeciti, una ‘ricaduta’ in condotte che violano precetti penali. Questa maggiore pericolosità sociale e la colpevolezza più intensa del reo giustificano, secondo la Corte, un trattamento più severo.
Il legislatore, con questa scelta, ha inteso limitare la discrezionalità del giudice in presenza di un soggetto che dimostra una particolare inclinazione a delinquere. La deroga alla disciplina ordinaria del bilanciamento delle circostanze, pertanto, non determina una ‘manifesta sproporzione’, ma risponde a una precisa logica di politica criminale volta a sanzionare più duramente chi persevera nel comportamento illecito.
Conclusioni: L’Impatto della Decisione
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica. La decisione riafferma che la lotta alla criminalità seriale passa anche attraverso norme che irrigidiscono il trattamento sanzionatorio per i recidivi qualificati. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le strategie difensive basate sulla concessione delle attenuanti generiche trovano un limite invalicabile di fronte a una contestazione di recidiva qualificata. La Corte conferma che tale limitazione alla discrezionalità del giudice è una scelta legittima del legislatore, pienamente compatibile con i principi costituzionali.
È possibile che le attenuanti generiche prevalgano sulla recidiva qualificata?
No, l’ordinanza conferma che l’articolo 69, comma 4, del codice penale vieta espressamente al giudice di considerare le attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva qualificata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché basato su motivi che contrastano con il dato normativo e con i principi giurisprudenziali consolidati, sollevando una questione di legittimità costituzionale già ripetutamente giudicata manifestamente infondata dalla stessa Corte.
Qual è la logica dietro il divieto di prevalenza delle generiche sulla recidiva qualificata?
La norma intende valorizzare la componente soggettiva del reato, ovvero la plurima ricaduta del reo in condotte illecite. Questo divieto, secondo la Corte, non crea una sproporzione nella pena, ma applica un trattamento sanzionatorio più severo e adeguato alla maggiore colpevolezza e pericolosità dimostrata dal recidivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46137 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46137 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato 11 11/10/1977
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale, in riforma di quella del Tribuna cittadino di condanna della predetta per furto aggravato in abitazione (in Bologna in data 1/3/2019), è stata esclusa l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 11, cod. pen., senza rideterminazione della pena, stante il divieto di un più favorevole bilanciamento dell generiche con la restante aggravante della recidiva qualificata, con conferma nel resto;
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perch proposto per motivi con i quali si formulano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e i’principi giurisprudenziàli in materia, questa Corte avendo già più volte, anche d recente, riconosciuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale de divieto di prevalenza delle generiche sulla recidiva qualificata (art. 69, comma 4, cod. pen.) peraltro in relazione agli stessi parametri indicati da parte ricorrente (sez. 6, n. 16487 23/3/2017, Giordano, Rv. 269522-01, in cui si è precisato che tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di prece penalmente sanzionati; sez. 3, n. 29723 del 22/5/2024, Placentino, Rv. 286747-01, in cui si è aggiunto che la deroga non trasmoda, per le stesse, neppure in manifesta irragionevolezza o arbitrio);
che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila e in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024