Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40233 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40233 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ARDORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio, quanto alla richiesta di riconoscimi: nto della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualifi:ata, con declaratoria di inammissibilità quanto al resto.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Me3sina ha parzialmente riformato la sentenza del 15/11/2022 del Tribunale di Patti in composizione monocratica, che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevo e di due distinte ipotesi di reato ex art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e, ci:sì, lo ha assolto dalla contestazione sub A), con l’utilizzo della formula di rito “perché il fatto non costituisce reato”, per l’effetto rideterminando la pena inflitta in anni uno di reclusione, relativamente al residuo fatto ascritto (posto in essere, 1:ome da contestazione, perché – essendo sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo dì soggiorno in Torrenova – violava le prescrizOni a lui imposte, segnatamente quella di non allontanarsi dal Comune di residenz 3 se non preventivamente autorizzato, venendo ripetutamente trovato in INDIRIZZO).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entr ) i limiti strettamente necessari per la motivazione, a si sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. per., derivante dalla mancata dichiarazione di estin ione per prescrizione del contestato reato.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell’rt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per non esser state adeguatamente valutate tutte le prove testimoniali raccolte.
L’imputato era stato autorizzato ad ormeggiare il suo natante )resso il porto di Sant’Agata di Militello ed a esercitare la pesca nelle ore notturn , , previa tempestiva comunicazione degli spostamenti al Commissariato della ì olizia di Stato, nonché con limitazione degli stessi allo specchio di mare antistante Comuni di Torregrotta e Sant’Agata di Militello; inoltre, egli disponeva esclusivamente quale mezzo di locomozione – di una vecchia bicicletta. Quando è stato controllato, pertanto, l’imputato stava semplicemente facendo rientro, in bicicletta, presso la propria abitazione, dopo aver esercitato la pesca notturna in conformità all’autorizzazione.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per omessa motivazione circa la invocata prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche, sulla ritenuta recidiva qualificata.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento cor rinvio, limitatamente alla omessa motivazione in ordine all’auspicato riconoscimi: nto della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, sulla contestata recidiva qualificata; ha poi chiesto, quanto alle residue doglianze, la declar ìtoria di inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nel caso di specie, è stata ritenuta sussistente la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale; tale circostanza – sebbene sottoposta a g Jdizio di bilanciamento, rispetto alle riconosciute generiche – esplica effetti, a fini del computo del termine di prescrizione (Sez. 5, n. 13203 del 01/02/2024, D Sciullo, rv. 286220). Essendo indicato il tempus commissi delicti, quindi, al 23/C8/2016, il relativo termine massimo di prescrizione deve essere fissato al 23/ 78/2026 (salvo aggiungervi, eventualmente, i periodi di sospensione ricavabili dallr visione dell’incarto processuale).
Il primo motivo, quindi, è da disattendere.
Non merita accoglimento nemmeno la seconda doglianza sussunta nell’atto di impugnazione.
3.1. Va infatti evidenziato come tale censura, oltre ad avere un :arattere marcatamente reiterativo, si sviluppi interamente sul piano del fatto e ia tesa a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, di tersa da quella recepita nell’impugNOME provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall’art. 606 cod. proc. pen. Tale opiTazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da queta Corte regolatrice, infatti, l’epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valu:ativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati co maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto Nalizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
3.2. La Corte territoriale ha richiamato la ricostruzione storica e i: ggettiva compiuta dal Tribunale, che aveva adeguatamente analizzato la vicenda ;otto i1/4—profilo fenomenico. Da tale riassunto degli accadimenti sottoposti a giudizio si · evince quindi che, il giorno 23 agosto 2016, l’imputato venne visto trar sitare in biciletta, in territorio appartenente al Comune di Sant’Agata di Militello, ll’incirc alle ore 10.00 e, pertanto, venne bloccato dagli operanti.
COGNOME era autorizzato ad esercitare la pesca in orario notturno purché previa tempestiva comunicazione dei propri spostamenti, che nell’occa.s one non risultava effettuata. In ordine a tale condotta, violativa delle prescrizioni mposte, non è emersa alcuna giustificazione.
3.3. Si può anche ricordare che – in vista del controllo di legittimità – la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di prirr o grado, per andare a formare un unico complessivo corpo argomentativo, allor: uando come nel caso in esame – i giudici del gravame, esaminando le censure )roposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed l: perando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, cc lcordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, rv. 257595).
Tanto doverosamente evidenziato, va detto che la sentenza impuglata – in uno con quella del Tribunale, con la quale costituisce, quanto all’afferrn zione di
responsabilità per l’imputazione sub B) della rubrica, una “doppia con ‘orme” risulta sufficientemente motivata, proprio sotto i profili dedotti da parte ritorrente Inoltre l’apparato motivazionale complessivo non è certo apparente, né Ilogico e tantomeno contraddittorio.
Questa Corte, del resto, ha ripetutamente chiarito come non sia censurabile – nel giudizio di legittimità – la sentenza che non motivi espressamenti su una specifica deduzione prospettata in sede di appello, allorquando le ragion poste a fondamento della decisione assunta risultino adeguatamente eì plicitate, all’interno dell’apparato motivazionale globalmente considerato (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, rv. 275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/)5/2013, COGNOME, rv. 256340; si veda anche Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lal:rafy, rv. 284096, a mente della quale: «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica cl2cluzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza»).
Con il terzo motivo, la difesa deduce omessa pronuncia circa l censure mosse in sede di gravame, in ordine al giudizio di bilanciamento effettuì to, tra la recidiva qualifica e le concesse generiche, per esser state queste ultime o ìnriputate con il solo criterio dell’equivalenza e non della prevalenza.
È sufficiente osservare, allora, come il divieto di prevaler za delle circostanze attenuanti generiche, sulla recidiva qualificata, sia assistiti) da una precisa previsione normativa; la vigenza del divieto, quindi, esonera il giudice da qualsivoglia motivazione, sul punto specifico.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rgetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento de le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024.