Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9219 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9219 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
SENTENZA
Sui ricorsi proposti nell’interesse di: COGNOME NOMECOGNOME nato a BITONTO il 15/04/1991, COGNOME NOME, nato a MACERATA il 18/12/1971, avverso la sentenza del 30/05/2024 della Corte d’appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore genrale dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte trasmesse dal difensore del ricorrente NOME COGNOME avv. NOME
Schiavi, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Avverso la sentenza emessa in data 30 maggio 2024 dalla Corte di appello di Ancona -che confermava integralmente la decisione del primo giudice- ricorrono gli imputati a ministero dei rispettivi difensori, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
NOME COGNOME.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si invita la Corte a sollevare questione incidentale di costituzionalità dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., che pone il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, ai sensi del comma quarto dell’art. 99 cod. pen., violazione di legge e vizio di motivazione sul tema dedotto;
1.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale, quanto a misura dosimetrica della sanzione calcolata quale pena base per il delitto di ricettazione, omessa motivazione in riferimento all’allontanamento dal minimo edittale;
1.3. Mancanza di motivazione sulla ritenuta recidiva qualificata: la Corte non argomenta circa l’accresciuta pericolosità sociale ed il maggior grado di colpevolezza che i fatti scrutinati esprimono in relazione ai precedenti penali che gravano la biografia giudiziaria dell’imputato.
NOME COGNOME.
2.1. Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della prova del
concorso in ricettazione; la Corte, uniformandosi alla decisione del primo giudice, valorizza ai fini del concorso nel reato argomenti del tutto equivoci e neutri, senza tener conto che nessun elemento di prova induce a ritenere che la COGNOME avesse ricevuto la merce oggetto di furto o che consapevolmente prestasse ausilio al COGNOME nella ricezione della stessa merce;
2.2. violazione e falsa applicazione della legge penale, non essendovi prova del fatto reato a carico della COGNOME, che si limitava a condurre la sua vettura nella quale erano stivati i termoconvettori provento di furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso svolti nel merito dell’accertamento della penale responsabilità e della valutazione della prova (COGNOME) sono inammissibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., perchØ meramente reiterativi delle doglianze di merito (COGNOME), perchØ ‘nuovi’ rispetto ai motivi di gravame spesi nel merito (secondo motivo del COGNOME), per manifesta infondatezza in diritto (primo motivo del COGNOME), e difetto di specificità, difettando il confronto con la motivazione della sentenza di appello (terzo motivo del COGNOME).
1.1. La Corte territoriale ha infatti espressamente preso in considerazione le versioni offerte nel merito con i motivi di gravame, non condividendole però ai fini della integrazione del fatto tipico e della sua corretta qualificazione giuridica ed anzi confutandola con logiche argomentazioni; essendo evidente (responsabilità in concorso della COGNOME) la prova della provenienza da delitto della merce stivata nella vettura di proprietà della ricorrente e dalla stessa condotta, avendo la Corte argomentato logicamente sul punto, valorizzando elementi di fatto (titolarità del vettore che trasportava la merce e sua conduzione) non controversi. Del resto, ai fini della dimostrazione della provenienza da delitto della cosa ricevuta non Ł necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il ‘reato derivato’ ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza sulla base di argomenti logici (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609).
1.2. Quanto ai motivi proposti nell’interesse del COGNOME.
1.2.1. Il Collegio intende offrire continuità all’orientamento giurisprudenziale che ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa con il primo motivo di ricorso (da ultimo Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747: ¨ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, in quanto riferita ad un’attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. ). Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha opposto il divieto normativo (art. 69, comma quarto, cod. pen.) alla richiesta valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, ai sensi del quarto comma dell’art. 99 cod. pen.
1.2.2. Il secondo motivo di ricorso, svolto in tema di dosimetria della sanzione irrogata (misura della pena base calcolata per il piø grave delitto di ricettazione), non Ł stato previamente dedotto innanzi ai giudici del controllo di merito del primo giudizio, ed Ł pertanto inammissibile secondo quanto dispone il comma 3 dell’art. 606 cod. proc. pen. Il motivo Ł comunque destituito in fatto di ogni fondamento, avendo la Corte territoriale confermato la dimensione sanzionatoria eletta dal
primo giudice, che l’aveva accostata al minimo edittale.
1.2.3. Il terzo motivo non si confronta con la motivazione spesa dalla Corte territoriale in tema di apprezzamento della recidiva qualificata, avendo la Corte relazionato l’ultimo fatto ai precedenti specifici nel quinquennio, per apprezzare l’accresciuta pericolosità sociale ed il maggior grado di colpevolezza che connota l’agire dell’imputato.
2.Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 14/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME