Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25404 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25404 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell’AVV_NOTAIO; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME
COGNOME
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 17/01/2024 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha revocato all’imputato la misura di sicurezza della libertà vigilata e confermato la condanna in ordine ai delitti di ricettazione e detenzione illegale di munizioni, con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.
La difesa articola due motivi con i quali deduce:
1.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen., incompatibile con la disposta revoca della misura di sicurezza effettuata sul rilievo che analoga misura era stata, nelle more, adottata con ordinanza del 17/02/2023 dal Tribunale di sorveglianza di Milano per altri reati allorquando ha commesso il fatto per cui è processo;
1.2. omessa motivazione con riferimento agli aumenti di pena apportati ex art. 81 cpv. cod. pen.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, con requisitoria datata 10 maggio 2024, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato essendo i motivi infondati e/o manifestamente infondati.
Il tema introdotto dal primo motivo di ricorso attiene alla ricaduta della revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, disposta dal Tribunale di sorveglianza per altri reati allorquando l’imputato ha commesso il fatto per cui è processo, in cui l’esclusione della pericolosità sociale è stata motivata prendendo in considerazione i fatti oggetto dell’odierno giudizio.
Al riguardo, secondo la difesa ne deriverebbe una ricaduta – in termini di esclusione – sul giudizio di recidiva qualificata (ex art. 99, comma 4, cod. pen.) espresso nei confronti dell’imputato, tenuto conto che la Corte di appello con la sentenza impugnata ha disposto, per tali ragioni, la revoca dell’analoga misura di sicurezza che il Tribunale aveva applicato all’esito del giudizio nei confronti dell’imputato.
Tale prospettazione va disattesa risultando infondata.
La recidiva qualificata si fonda su una prognosi che pertiene al collegamento tra i reati commessi dall’imputato e quelli oggetto di giudizio, di talché quello
successivo sia espressione di una propensione al crimine già manifestata col precedente. Quale circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, la recidiva letteralmente esprime una ricaduta nel reato ed opera quale indice di commisurazione della pena, essendosi al cospetto di un fatto che, proprio in ragione della sua riconducibilità ad una propensione criminale del soggetto, presenta maggior disvalore e, dunque, è ritenuto meritevole di un aumento di pena.
La valutazione del giudice, pertanto, pur incidendo sulla persona del colpevole, resta incentrata sulle ricadute che quel reato svolge ai fini della commisurazione della pena, tanto che la stessa recidiva può formare oggetto di bilancia mento.
Sebbene assurga anche ad indice della maggiore pericolosità del reo che persiste nell’illecito, la recidiva esprime al contempo una “più accentuata colpevolezza per il fatto”: al giudice, infatti, spetta verificare in concreto se reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo non solo di pericolosità del suo autore, ma anche di riprovevolezza della condotta, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (così Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247839).
Il giudizio di pericolosità sociale sotteso, invece, all’applicazione della misura di sicurezza si fonda, invece, sulla probabilità – intesa quale elevato grado di possibilità – che il reo commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato ed è del tutto avulso da connotati di tipo retributivo che pur pertengono all’applicazione della recidiva, quale circostanza che aggrava la pena.
Sebbene il giudice sia tenuto, come base della prognosi circa la probabilità di ricaduta nel ; ai sensi dell’art. 203 cod. pen., pur sempre ad utilizzare gli indici di cui all’art. 133 cod. pen., tale richiamo non muta l’essenz del relativo giudizio, comunque improntato alla persistenza di una prognosi criminale che si avvale anche di altri elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., non strettamente riferibili alle precedenti condanne annoverate dall’imputato (tanto che la misura di sicurezza può applicarsi anche in ragione di fatti riconducibili alla categoria del quasi reato), ma involgenti un giudizio di carattere intuitivo più ampio relativo alla sua personalità nell’ambito di un giudizio che non è destinato, come l’applicazione della recidiva, ad esaurirsi con la commisurazione della pena, bensì a proseguire al fine di verificare la persistenza o meno della pericolosità del reo ai fini della difesa sociale (nel senso che la recidiva, essendo un elemento di giudizio orientato verso il passato, costituisce solo uno dei possibili criteri d valutazione, v. Sez. 3, n. 29407 del 17/04/2013, L., Rv. 256900 -01, inerente a fattispecie in cui la Corte ha escluso la contraddittorietà della decisione della Corte di appello che, pur revocando la misura di sicurezza dell’espulsione irrogata in
primo grado, non aveva, però, modificato la pena principale per determinare la quale si era tenuto conto della recidiva).
Ove così non fosse occorrerebbe presuppoie l’esistenza di un istituto di revoca p della recidiva ogniqualvolta le misure di sicurezza venissero revocate per il venir meno del presupposto della pericolosità sociale. Ma la recidiva, a differenza della misura di sicurezza, non trova un’autonoma “esecuzione”. Ovvero, bisognerebbe escludere la recidiva ogniqualvolta il giudice ritenesse, a fronte di una condanna per un tempo superiore ad un anno, di non applicare la libertà vigilata.
Del resto, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la revoca della libertà vigilata disposta dal primo giudice lungi dal conseguire ad una rivalutazione di elementi di pericolosità sociale che pure erano stati considerati ai fini del trattamento sanzionatorio e della conferma della recidiva qualificata (si legge in sentenza: “tenuto conto del potenziale offensivo dell’arma, munita di caricatore e con altra scatola di proiettili detenuta presso l’abitazione; l’imputato fu notato nella pubblica via mentre mostrava l’arma ad altro soggetto; il reato è stato commesso mentre il ricorrente si trovava sottoposto a libertà vigilata; è indicato annoverare gravi precedenti penali, di cui due condanne per omicidio, sequestro di persona, due per detenzione e porto di armi comuni da sparo, innumerevoli per rapina aggravata, oltre altri episodi quali furti, evasioni, porto di coltello, resistenza p.u., lesioni, contravvenzione a foglio di via, ecc…. le ultime condanne sono per rapina consumate nel 2015 e 2018”), consegue ad una “presa d’atto” del provvedimento del tribunale di sorveglianza che, dando atto dell’arresto avvenuto il 30/09/2019 per i fatti oggetto di giudizio, ha rilevato che: “non sussistono ulteriori procedimenti a carico del L. V., che non risulta avere violato nell’ultimo periodo la misura di sicurezza e che la relazione di PS.. non evidenzia violazioni di sorta della misura in atto”. Di talché nessun profilo di contraddittorietà è dato dunque evincersi nella decisione della sentenza impugnata. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Va osservato che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto d proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risulti rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia oper surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01).
Detta pronuncia, in motivazione, ha ricordato come “Ciò posto va tuttavia chiarito che l’obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi. Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall’ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatork)Su un piano AVV_NOTAIO risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai ‘criteri di cui all’art. 133 cod. pen.’ deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il Giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio ( 6, n. 35346 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497)”.
Ciò posto, l’entità dell’aumento di pena, peraltro contenuta, appare adeguatamente giustificata in ragione del potenziale offensivo dell’arma, munita di caricatore, e dell’ulteriore scatola di proiettili detenuti presso l’abitazione.
Il ricorrente si limita a contestare la presunta carenza motivazionale, aspetto però di per sé inidoneo a confutare le argomentazioni illustrate dai giudici di merito, e non formula censure, deducibili in sede di legittimità, idonee a disarticolare il percorso motivazionale sopra sintetizzato
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 21 maggio 2024
Il Consiglier COGNOMECOGNOMENOME> nsore COGNOMECOGNOMENOME>
La Presidente