Recidiva Qualificata e Prescrizione: la Cassazione fa Chiarezza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale ha ribadito un principio fondamentale in materia di prescrizione del reato, sottolineando l’importanza della recidiva qualificata nel calcolo dei termini. La decisione chiarisce che tale aggravante mantiene la sua incidenza anche quando viene bilanciata con le attenuanti generiche, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato dall’imputato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dai ricorsi presentati da due individui avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il primo ricorrente sollevava, tra i vari motivi, l’eccezione di prescrizione per alcuni reati a lui ascritti, sostenendo che il tempo necessario per estinguere il reato fosse ormai trascorso prima della pronuncia d’appello. Il secondo ricorrente, invece, lamentava una scorretta valutazione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena.
I Motivi del Ricorso
Il difensore del primo imputato insisteva sulla maturata prescrizione, basando il proprio calcolo sui termini ordinari. Contestava inoltre la regolarità della sua partecipazione al processo di primo grado, avvenuto a suo dire in assenza. Il secondo imputato, attraverso il suo legale, presentava doglianze ritenute dalla Suprema Corte generiche e prive di un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla recidiva qualificata
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La parte più significativa della decisione riguarda il rigetto dell’eccezione di prescrizione. I giudici hanno evidenziato un errore fondamentale nel ragionamento difensivo: non aver considerato la contestazione e la ritenuta sussistenza della recidiva qualificata ai sensi dell’art. 99, comma 4, del codice penale.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la recidiva qualificata costituisce un’aggravante ad effetto speciale. Questo significa che la sua presenza modifica in modo sostanziale il regime della prescrizione, allungando i termini necessari per l’estinzione del reato, come previsto dagli articoli 157 e 161 del codice penale. Aspetto cruciale, sottolineato dai giudici, è che l’efficacia di tale aggravante sul computo dei termini non viene meno neppure quando, in sede di giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, essa venga dichiarata equivalente a queste ultime. Il bilanciamento incide sulla pena finale, ma non sulla natura dell’aggravante e sui suoi effetti specifici, come quello sulla prescrizione.
Per quanto riguarda la presunta irregolarità del giudizio in assenza, la Corte ha rilevato, dagli atti, che l’imputato era in realtà presente in tribunale e assistito dal suo difensore di fiducia, rendendo la doglianza manifestamente infondata. Infine, il ricorso del secondo imputato è stato liquidato come inammissibile a causa della sua genericità, in quanto si limitava a deduzioni astratte senza confrontarsi criticamente con la congrua motivazione fornita dalla Corte territoriale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. La prima è che nel calcolo dei termini di prescrizione è indispensabile verificare la presenza di aggravanti ad effetto speciale, come la recidiva qualificata, il cui impatto non è neutralizzato dal giudizio di bilanciamento con le attenuanti. La seconda è un monito sulla necessità di formulare ricorsi specifici e puntuali, poiché le doglianze generiche e non supportate da un’analisi critica della sentenza impugnata sono destinate all’inammissibilità. La conseguenza per i ricorrenti è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha respinto l’eccezione di prescrizione del reato?
La Corte ha respinto l’eccezione perché al ricorrente era stata contestata la recidiva qualificata (ex art. 99, comma 4, c.p.), un’aggravante ad effetto speciale che incide sul calcolo dei termini di prescrizione, prolungandoli, indipendentemente dal suo bilanciamento con le attenuanti.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione presenta motivi ritenuti generici?
Se i motivi del ricorso sono considerati generici e privi di una correlazione critica con la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione.
Il bilanciamento tra la recidiva qualificata e le attenuanti generiche annulla l’effetto della recidiva sulla prescrizione?
No. Secondo quanto stabilito nell’ordinanza, anche se la recidiva qualificata viene bilanciata in senso di equivalenza con le attenuanti generiche, essa conserva la sua natura di aggravante ad effetto speciale e, pertanto, continua a incidere sul calcolo dei termini di prescrizione del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22682 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22682 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a VILLARICCA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME NOME e NOME avverso la sentenza della Corte Appello di Napoli in data 9/3/2023;
letti i motivi nuovi del difensore dello COGNOME che insiste nell’eccezione di prescrizi dei reati ascritti ai capi a),d), h) della rubrica in epoca anteriore alla pronunzia d’appe rilevato che le doglianze del ricorso COGNOME sono manifestamente infondate sia con riguardo alle generiche deduzioni concernenti la ritualità della pronunzia in assenz risultando dall’accesso agli atti che il prevenuto, all’epoca detenuto per altro, era pre dinanzi al Tribunale di Napoli e difeso fiduciariamente; sia in relazione alla eccepita c estintiva in quanto il difensore trascura che, nella specie, risulta contestata e rite recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.pen., bilanciata nel senso dell’equivalenza c le circostanze attenuanti generiche, ma comunque incidente nel computo dei termini ex artt. 157 e 161 cod.pen., trattandosi di aggravante ad effetto speciale;
considerato che il ricorso del COGNOME in punto di attenuanti generiche e dosimetria de pena è analogamente destituito di fondamento in quanto attestato su deduzioni generiche e prive di correlazione critica con la congrua motivazione rassegnata dalla Corte territoriale ritenuto che i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con conseguent condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024
La Consigliera estensore