Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9043 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9043 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 20/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 20/02/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte di appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1- bis , cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persone del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni depositate in data 06/02/2026 dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 15/09/2022 con la quale, all’esito di giudizio dibattimentale, NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile del delitto di ricettazione di un carnet di assegni bancari provento di furto denunciato in data 17/03/2010 e condannato alla pena di un anno mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata e specifica.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 157 cod. pen. per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata in data 17 marzo 2020 e, quindi, in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello.
Si assume che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, non doveva tenersi conto della recidiva reiterata e specifica in quanto illegittimamente contestata dal pubblico ministero, per la prima volta, all’udienza dibattimentale del 22/04/2021.
La contestazione in dibattimento di un reato connesso o di una circostanza aggravante di cui non vi sia menzione nel decreto di citazione a giudizio Ł ammessa solo quando si fonda su elementi emersi nel corso della istruttoria, nel caso di specie la recidiva si ricava
dal casellario giudiziale e cioŁ da un documento già presente nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 431 cod. proc. pen.
Rileva altresì la difesa ricorrente che all’imputato, assente in dibattimento, non era stato notificato il verbale di udienza contenente la nuova contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile per essere manifestamente infondato l’unico motivo dedotto.
Va preliminarmente ricordato che la recidiva – circostanza soggettiva inerente alla persona del colpevole (art. 70, primo comma n. 2 e secondo comma, cod. pen.) – nelle ipotesi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 99 cod. pen. Ł un’aggravante a effetto speciale in quanto comporta un aumento della pena superiore a un terzo (art. 63, terzo comma, cod. pen.).
In ragione di quanto disposto dall’art. 157, terzo comma, cod. pen., secondo il quale il giudizio di comparazione fra circostanze previsto dall’art. 69 cod. pen. non rileva ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, della recidiva qualificata occorre tenere conto, anche se ritenuta subvalente ovvero equivalente in sede di bilanciamento (Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319-01, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275639; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274899; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275821; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, COGNOME, Rv. 278058; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 280059; Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057).
¨ poi da tempo consolidato anche l’ulteriore principio secondo cui la recidiva qualificata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, secondo comma, cod. pen. sia sulla entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721-01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, COGNOME, Rv. 273490-01; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272021-01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272015-01; Sez. 6, n. 50319 del 30/01/2017, COGNOME, Rv. 271802-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 33560 del 09/06/2023, COGNOME, non mass.)
Tanto premesso, non vi Ł dubbio che, nel caso di specie, dalla esclusione della rilevanza della contestazione della recidiva reiterata e specifica, effettivamente deriverebbe l’estinzione del delitto di ricettazione ascritto all’imputato la cui consumazione – sulla base di quanto indicato nella sentenza impugnata – va individuata nel 17 marzo 2010, giorno della denuncia del delitto presupposto di furto coincidente con quello in cui l’imputato era stato trovato in possesso delle cose ricettate; il decorso del relativo termine di 10 anni ( 8 + …) in tale caso sarebbe scaduto in data 17 marzo 2020 e, dunque, già prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
Tuttavia, come correttamente affermato dalla Corte di appello, la recidiva in questione Ł stata validamente contestata in dibattimento e ritenuta dai giudici di merito.
Il pubblico ministero può procedere alla contestazione suppletiva della recidiva in dibattimento, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., non solo nei casi in cui la sussistenza della circostanza aggravante sia emersa dopo l’esercizio dell’azione penale (ipotesi assai rara ricorrente allorchŁ, ad esempio, la presenza di precedenti penali emerga da un alias dell’imputato in precedenza non conosciuto), ma anche in quello in cui si supplisca ad una inerzia, ovvero la pubblica accusa operi una diversa valutazione discrezionale rispetto a quella fatta al momento dell’esercizio dell’azione penale.
Tale principio Ł ormai risalente in quanto affermato con la pronuncia Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212757-01 secondo cui, appunto, la modifica dell’imputazione di cui all’art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all’art. 517 c.p.p. possono essere effettuate anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.
Si tratta di un dictum ribadito anche recentemente da questa Corte nella sua piø autorevole composizione (SU, n. 49935 del 28/09/2023, COGNOME, Rv. 285216, in motivazione) e comunque recepito dal prevalente ed ormai consolidato orientamento a sezioni semplici (Sez. 2, n. 45298 del 14/10/2015, COGNOME, Rv. 264903; Sez. 5, n. 8631 del 21/09/2015, COGNOME, dep. 2016, Rv. 266081-01; Sez. 6, n. 18749 del 11/04/2014, COGNOME., Rv. 262614; Sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, COGNOME, Rv. 259857; Sez. 2, n. 3192 del 08/01/2009, Caltabiano, Rv. 242672)) che ritiene legittima la contestazione supplettiva effettuata nel corso del dibattimento ancorchŁ in tale fase non siano emersi elementi di prova diversi da quelli di cui il pubblico ministero disponeva al momento dell’esercizio dell’azione penale.
Si Ł infatti condivisibilmente osservato che tale opzione Ł ragionevole, non soltanto perchØ non vi Ł alcun limite temporale all’esercizio del potere di modificare l’imputazione in dibattimento, ma anche perchØ, da un lato, nel caso di reato concorrente, il procedimento dovrebbe retrocedere nella fase delle indagini preliminari con un allungamento dei tempi di definizione del processo, mentre, in caso di circostanza aggravante, la mancata contestazione nell’imputazione originaria risulterebbe irreparabile, essendo la medesima insuscettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio penale.
Senza contare, del resto, che sarebbe del tutto illogico, nel caso della recidiva, limitare l’intervento correttivo o integrativo dell’imputazione alla sopravvenienza di nuovi elementi, in quanto tale aggravante Ł cristallizzata per tabulas nei certificato del casellario giudiziale contenuto, ai sensi dell’art. 431 cod. proc. pen, nel fascicolo del dibattimento.
Nella specie, la recidiva Ł stata quindi correttamente contestata, per la prima volta, dal pubblico ministero all’udienza dibattimentale del 22 aprile 2021.
Se Ł vero che all’imputato, assente in dibattimento, non Ł stato notificato il verbale di udienza contenente la supplettiva contestazione, la nullità che ne Ł derivata si Ł tuttavia sanata in quanto non tempestivamente eccepita all’udienza successiva.
La modifica dell’imputazione mediante la contestazione della recidiva, non accompagnata dalla notifica dell’estratto del verbale dibattimentale all’imputato contumace o assente, determina una nullità relativa che Ł indeducibile con l’impugnazione della sentenza nel caso (proprio come quello di specie) in cui tale vizio non sia stato eccepito dal difensore presente all’udienza successiva; la modifica in questione non investe, infatti, il nucleo sostanziale dell’addebito e, quindi, non reca pregiudizio al diritto dell’imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli e, del resto, i precedenti penali sono ovviamente noti allo stesso (Sez. 2, n. 35821 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 276742; Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018, dep. 2019, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 46342 del 26/10/2016, COGNOME, Rv. 268320).
Dalla corretta contestazione della recidiva consegue la sua rilevanza ai fini del termine prescrizionale che deve pertanto essere individuato in anni 22 mesi 2 e giorni 20, decorrente dal 17 marzo 2010 e quindi neppure ad oggi decorso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così Ł deciso, 20/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME
NOME COGNOME