Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5888 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5888 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME sono inammissib per genericità e manifesta infondatezza t’ nonché riproduttivi di censure già esaminate e disattese con congrua e puntuale motivazione dai giudici di merito;
considerato che il primo motivo è meramente reiterativo, avuto riguardo agli elementi oggettivi e alle circostanze di fatto su cui è fondata l’esclusione della natura arbitrar trattenimento in questura del ricorrente e della minore, non essendo riscontrabile, anche i forma putativa (pag.12-13), alcun abuso, prevaricazione o ingiustificato eccesso degli operanti bensì attività legittime di accertamento, fotosegnalamento e indispensabile attesa dei provvedimenti della Procura della Repubblica per i minorenni (pag. 4-7; 8-10);
ritenuto che anche il secondo motivo è del tutto infondato a fronte della motivazion resa, che giustifica la sussistenza della recidiva qualificata alla luce di condanne per delitti stessa specie nel quinquennio, espressivi di una perdurante e più intensa capacità a delinquere;
rilevato che anche l’ultimo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando giustificato il diniego delle attenuanti dal rilievo assorbente attr alla mancanza di elementi positivi valutabili e alla personalità negativa dell’imputato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere COGNOME
Il Presidente