Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22681 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22681 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALAGONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle partì;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Catani che, previa declaratoria di prescrizione dei reati ascritti ai capi 1 e 3 della rub confermato la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di resistenza a P.U. rideterminato la pena;
rilevato che il primo motivo che lamenta la mancata declaratoria di prescrizione in ordin al reato ex art. 337 cod.pen. è manifestamente infondato risultando, nella specie, ritualmen contestata e ritenuta la recidiva qualificata ex art. 99,comma 4 c:od.pen. sicchè il ter massimo computato a norma degli artt. 157 e 161 cod.pen., cui debbono sommarsi le sospensioni ad effetto dilatorio pari ad anni due, mesi sei, gg. dodici, non risultava de alla data della pronunzia d’appello né successivamente; che, infatti, contrariamente a quant assume il difensore, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circost aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sen dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga del suddetto termin presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. del 12/10/2018, Rv. 274721 – 01; Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Rv. 285267 – 01);
considerato che il secondo motivo è inammissibile in quanto censura l’affermazione di responsabilità per il reato di evasione senza considerare l’esito estintivo e senza rappresent le ragioni che avrebbero imposto, con i connotati dell’evidenza, il proscioglimento nel mer a fronte RAGIONE_SOCIALE emergenze richiamate dai giudici territoriali alle pagg. 3 e 4;
che il terzo motivo, con cui si censura la mancata applicazione dell’esimente di cui all 393bis cod.pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, a pag. ricostruito, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni degli operanti NOME e NOME, lo svolg dell’episodio, escludendo la mera resistenza passiva del prevenuto e l’arbitrarietà degli posti in essere dai pp.uu., con valutazione solo genericamente contrastata dal difensore;
che il quarto motivo in punto di determinazione della pena è manifestamente infondato in quanto i giudici d’appello hanno congruamente giustificato il modesto discostannento d minimo edittale (collocandosi, comunque, la sanzione ben al di sotto della media) in ragion RAGIONE_SOCIALE modalità violente della condotta, sfociate in esiti lesivi a danno degli operanti;
ritenuto che anche il quinto motivo non supera il vaglio d’ammissibilità giacché, da u lato, in sede di gravame non è stato formulato alcun rilievo in ordine alla qualificazione recidiva, dall’altro questa Corte ha autorevolmente chiarito in terna di recidiva rei contestata nel giudizio di cognizione, che ai fini della relativa applicazione è sufficien
al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definiti per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023 Sabbatini, Rv. 284878 – 01); che, inoltre, la Corte territoriale a pag. 4 ha evidenziato alla luce della biografia criminale del prevenuto, l’episodio a giudizio appare manifestazi di più accentuata pericolosità sociale, avuto in particolare riguardo al ravvicinato preced specifico, e ha sottolineato la favorevole illegalità dell’aumento praticato ex art. 99, c 4, cod.pen.
ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024
La Consigliera estensore
Il Pre idente