Recidiva Qualificata: Come Cambia la Prescrizione del Reato
La recidiva qualificata è un istituto centrale del diritto penale che comporta conseguenze significative per l’imputato, in particolare sul calcolo della prescrizione. Con la recente ordinanza n. 7512 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito principi consolidati, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava proprio questi aspetti. Analizziamo la decisione per comprendere meglio la sua portata.
I Fatti del Caso: Il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi presentati alla Suprema Corte erano principalmente due:
1.  La presunta violazione di legge per mancato proscioglimento, in quanto, a dire della difesa, i reati contestati si sarebbero dovuti considerare estinti per prescrizione.
2.  Una critica sulla valutazione delle prove che avevano portato alla condanna, ritenuta insufficiente o erronea.
L’imputato sperava di ottenere l’annullamento della condanna basandosi su questi due pilastri argomentativi. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi in modo netto.
L’Impatto della Recidiva Qualificata sulla Prescrizione
Il cuore della decisione riguarda il primo motivo. La difesa sosteneva che il tempo per prescrivere il reato fosse ormai trascorso. La Cassazione ha definito questo motivo “manifestamente infondato”, evidenziando un errore di fondo nel calcolo del termine.
La Corte ha chiarito che la recidiva qualificata, essendo una circostanza aggravante a effetto speciale, ha un duplice impatto sulla prescrizione:
– Sul termine base: Modifica il calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato, come previsto dall’art. 157, comma 2, del codice penale.
– Sulla proroga: Aumenta l’entità della proroga del termine in presenza di atti interruttivi del processo, ai sensi dell’art. 161, comma 2, del codice penale.
In pratica, la presenza di questa aggravante allunga significativamente i tempi necessari perché il reato si estingua, rendendo infondato il calcolo proposto dalla difesa.
La Valutazione delle Prove nel Giudizio di Legittimità
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile. La Cassazione ha sottolineato che il ricorso era “privo di concreta specificità”. L’imputato, infatti, si limitava a riproporre le stesse argomentazioni difensive già respinte dai giudici di merito, tentando di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove.
La Corte Suprema ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti (il cosiddetto “terzo grado di merito”), ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione (giudizio di legittimità). Un ricorso è ammissibile solo se evidenzia vizi specifici, come un palese “travisamento della prova”, e non quando propone una semplice ricostruzione alternativa dei fatti.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri procedurali e sostanziali. In primo luogo, l’errata interpretazione delle norme sulla prescrizione in presenza di recidiva qualificata ha reso il primo motivo manifestamente infondato. In secondo luogo, la genericità del secondo motivo, che non individuava vizi specifici ma mirava a una rivalutazione del merito, lo ha reso inammissibile. I giudici hanno constatato che la Corte d’Appello aveva già ampiamente e logicamente confutato le tesi difensive, rendendo il ricorso una mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è che la recidiva qualificata è un fattore determinante nel calcolo della prescrizione, e i suoi effetti non possono essere ignorati. La seconda è che un ricorso per Cassazione deve essere tecnicamente impeccabile: non basta contestare la decisione, ma è necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo processo sui fatti è una strategia destinata al fallimento, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
 
In che modo la recidiva qualificata influenza la prescrizione di un reato?
Secondo la Corte, la recidiva qualificata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine base di prescrizione (art. 157, co. 2, c.p.) sia sull’entità della proroga di tale termine in presenza di atti interruttivi (art. 161, co. 2, c.p.), di fatto allungando i tempi necessari per l’estinzione del reato.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso sulla valutazione delle prove?
La Corte lo ha ritenuto inammissibile perché era privo di concreta specificità e tendeva a una rivalutazione delle prove o a una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo tipo di valutazione è precluso nel giudizio di legittimità, che si occupa solo della corretta applicazione della legge e non del merito dei fatti, a meno che non vengano dedotti specifici e decisivi travisamenti della prova.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nell’ordinanza in esame è stata fissata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7512 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7512  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorsoproposto nell’interesse ch NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione dei reati ascritti, è manifestamente infondato perché in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente applicati nella specie (si veda, in particolare, pag. 8);
che, invero, la recidiva qualificata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen., (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721);
ritenuto che il secondo motivo, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 – 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.