Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19426 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
BEREZA NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 22 dicembre 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena del 5 novembre 2020 con cui NOME e COGNOME NOME erano stati condannati alla pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa ciascuno in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 cod. pen.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della recidiva qualificata loro contestata, di cui lamentano l’insussistenza dei necessari presupposti applicativi.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità, essendo essi privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.
Quest’ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità.
Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condanNOME, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale dei prevenuti dal mero fatto descrittivo dell’esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esamiNOME, sulla scorta dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatt cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01).
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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