Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9526 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9526 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 159 e 161 cod. pen., è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente con la doglianza in esame, del tutto correttamente la Corte d’appello di Napoli ha escluso che il reato di ricettazione sub iudice fosse prescritto. Infatti: a) il termine prescrizionale minimo di otto anni, aumentati di due terzi, ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen., è pari a tredici anni e quattro mesi; b) attesa la presenza di atti interruttivi, tale termine deve essere aumentato, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, di ulteriori due terzi, ossia di otto anni, dieci mesi e venti giorni, cosicché si perviene al termine massimo di ventidue anni, due mesi e venti giorni.
Si tratta di conclusioni in linea con solida e consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la recidiva qualificata incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, secondo comma, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, secondo comma, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione (cfr., ex multis, Sez. 2, n.38512 del 30/10/2025, non massimata; Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285267 – 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, COGNOME, Rv. 273490 – 01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272015 – 01). In difetto di qualunque ulteriore doglianza in punto di elementi del calcolo da parte del ricorrente, deve, pertanto, ritenersi che, persino assumendo come data di consumazione del reato quella del furto dal quale provengono le cose oggetto di ricettazione (ossia il 26 gennaio 2007), il termine di prescrizione non sarebbe decorso alla data odierna e, ancor meno, alla data – qui rilevante – della sentenza di secondo grado del 18 ottobre 2024.
Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 191 ss, 213 e 605 del codice di rito, è inammissibile, in quanto teso, con argomentazioni congetturali, a prospettare presunti errori nella valutazione delle emergenze processuali, che risultano, invece, correttamente analizzate dalla Corte distrettuale. Deve ribadirsi, pertanto, come a questa Corte sia precluso ogni vaglio critico circa l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e delle deposizioni testimoniali, nonché di procedere a nuovo e diverso apprezzamento delle
risultanze acquisite, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, con criteri diversi da quelli utilizzati nei precedenti gradi (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01);
ritenuto che il terzo motivo è inammissibile, in quanto inedito, come risulta dalla incontestata sintesi dei motivi d’appello (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01, per il principio secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione).
ritenuto che il quarto motivo, relativo alla determinazione della pena, è inammissibile, in quanto teso a contestare, in maniera del tutto aspecifica, una valutazione in punto di trattamento sanzionatorio adeguatamente motivata. Va, quindi, ribadita la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.