Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15586 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15586 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO del foro di GENOVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appell di Genova in data 1 ottobre 2024 con la quale è stata confermata la sentenz condanna emessa dal Tribunale locale in relazione a distinte ipotesi di detenzi cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Rilevato che con il ricorso si deducono violazioni di legge e vizio di motivaz circa la declaratoria di estinzione della pena e della sua rilevanza ai f esclusione della recidiva reiterata. Assume la difesa che dal certificato del ca risultano tre declaratorie di estinzione della pena elencate nel certificato del c per esito positivo della messa alla prova; inoltre non possono essere ogget valutazione, ai fini della sussistenza della recidiva fatti successivi a quelli o presente processo che risalgono al 2015. Ancora, l’imputato ha espiato le conda sub 9) e 10) del casellario mediante affidamento in prova ai servizi sociali e in di cui all’art. 47 o.p. la condanna sub 12). Inoltre, le condanne sub 6) e 7) so espiate in regime di detenzione domiciliare mentre quella sub 5) si riferisce fatto commesso nel 1991, e anche in questo caso la pena è stata espiata media affidamento in prova ai servizi sociali. Le condanne sub 3) e 4) si riferiscono depenalizzati mentre quelle sub 1) e 2) risalenti al 1987 sono coperte da indul
Dalla lettura del certificato penale si evince, dunque, che la recidiva re contestata per un fatto del maggio 2015 riguarda due sentenze per fatti commes nel 1987 e due sentenze per fatti commessi nel 2003
3. Il ricorso è inammissibile.
Si duole il ricorrente che il Tribunale non ha escluso la recidiva con la seg motivazione «La recidiva, attesi i numerosissimi e specifici precedenti, non essere disapplicata essendo i reati commessi emblematici di una rinnova pericolosità sociale”. Che poi la sentenza del grado di appello, nel conferma giudizio espresso si sia così espresso «la decisione del primo giudice d disapplicare la recidiva contestata all’imputato è corretta e va conferm considerazione dei numerosi precedenti penali anche specifici a suo carico».
Va innanzitutto chiarito che la Corte, contrariamente a quanto assume la dif non ha tenuto conto ai fini della recidiva della condanna del 2022 ma ne ha tr argomento per affermare che proprio il fatto commesso nel 2022 sarebbe dimostrativo della circostanza che “le precarie condizioni di salute, inv dall’appellante a fondamento della domanda di disapplicazione della recidiva, non impediscono di continuare a delinquere”.
Quanto poi alle condanne riportate e alle quali hanno fatto riferimento tant primo giudice quanto la Corte va rilevato quanto segue.
Se è vero che in tema di recidiva, non assume rilievo la condanna per un fattispecie oggetto di abolitio criminis in quanto l’abrogazione del reato, come la depenalizzazione, determina l’eliminazione di oggi effetto penale connesso al condanna medesima (Sez. 1, n. 20203 del 30/03/2023, Rv. 284823 – 01) e che l’estinzione di ogni effetto penale determinata dall’esito positivo dell’affidame prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tener conto agli effetti della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, COGNOME, 25L688 – 01) è del pari vero che «l’indulto se estingue la pena e ne fa ces l’esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scatur sentenza di condanna, tra i quali rientra la recidiva che può quindi esser conte anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze defini stata condonata» (Sez. 2 n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264629 -01).
E’ stato inoltre precisato che «L’esito positivo della detenzione domiciliare esclude la rilevanza della relativa condanna ai fini della applicazione della recid quanto gli artt. 47 ter e 47 quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 non preve che ad esso consegua l’estinzione della pena e degli effetti penali, né sono suscet di essere interpretati in tal senso» (Sez. 6 n. 7508 del 30/01/2013, Rv. 2551 01).
Da quanto detto discende che il motivo non si confronta realmente con la motivazione relativa ai molteplici precedenti penali annoverati dall’imputato c come si è visto, non erano certo tutti estinti per depenalizzazione o esito pos della messa alla prova.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Deciso in data 8 aprile 2025