Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40733 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40733 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
udito il Pubblico COGNOME stero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che h oncluso chiedendo
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, emessa in data 13/10/2022, con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Palmi, resa in data 20/12/2016, di condanna alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002, fatto commesso in data 21/10/2013.
La difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso.
Violazione dì legge e vizio di motivazione, erronea applicazione e manifesta illogicità della sentenza impugnata in relazione agli articoli 99, 106, 157 e 167 cod. pen., 445, comma 2, cod. proc. pen.; violazione dell’articolo 47 della legge 354/1975.
La difesa si duole dell’erronea valutazione e della manifesta illogicità motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui è stata esclusa la prescrizione del reato in ragione dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del calcolo della prescrizione del reato, occorre tenere conto della recidiva qualificata anche ove la stessa sia stata considerata subvalente nel giudizio di comparazione ex articolo 69 cod. pen.
La Corte di merito sarebbe caduta in errore: come si evince già da una lettura sommaria del certificato del casellario giudiziale in atti, allegato anche al ricorso, l’imputato, già condannato il 5 novembre 2009 con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ha ottenuto dichiarazione di estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per l’esito positivo dell’affidamento in prova. L’estinzione di qualsiasi effetto penale conseguente all’esito positivo dell’affidamento in prova esclude la possibilità di tenere conto della condanna ai fini della valutazione della recidiva. In questo senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, COGNOME, Rv. 251689:”Nel caso in cui la causa di estinzione della pena, anche se parziale, estingua anche gli effetti penali, non può tenersi conto della condanna ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato”).
Nel caso di specie la Corte di appello ha errato nel valutare l’aumento per la recidiva ai fini della prescrizione.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione agli articoli 43 cod. pen. e 95 d.P.R. 115/2002.
Altro fondamentale motivo di censura riguarderebbe la carente e manifestamente illogica motivazione espressa dalla Corte territoriale in ordine all’elemento soggettivo del reato. Non si rinvengono in capo al ricorrente elementi idonei al sostegno del dolo generico normativamente richiesto.
Il fatto contestato non sussiste sotto il profilo soggettivo: l’imputato, in ragione della sua scarsa scolarizzazione, si era rivolto a terzi professionisti per la compilazione del modulo relativo alla propria situazione reddituale; per di più il maggiore reddito accertato deriva esclusivamente da introiti percepiti da altri componenti del nucleo familiare (indennità di disoccupazione, trattamenti di famiglia agricoli e prestazioni per invalidità civile).
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio in base al quale l’estinzione di ogni effetto penale della sentenza di condanna determinata dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciano’, Rv. 25168801; conf. Sez. 3, n. 39550 del 04/07/2017, COGNOME, Rv. 271342). Tuttavia, nel caso in esame, risulta non censurabile la decisione assunta dalla Corte territoriale nel tenere conto della dichiarata recidiva specifica ai fini del calcolo del termine di prescrizione.
Invero, il rilievo riguardante la erronea contestazione della recidiva ritenuta dal giudice di primo grado non è stato devoluto alla cognizione della Corte territoriale con i motivi di appello; pertanto, legittimamente in sentenza non si è tenuto conto di tale profilo.
Occorre ulteriormente precisare come la questione non possa essere rilevata nel giudizio di legittimità per la prima volta (cfr. Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, Rv. 273941, in cui si è specificato che l’estinzione del reato per prescrizione può essere rilevata nel giudizio di legittimità qualora sia stata documentata dal ricorrente e riguardi un punto oggetto di ricorso per cassazione, devoluto ai giudici di merito).
Inoltre, non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione l’erronea applicazione della recidiva, neppure al fine di ottenere la declaratoria di prescrizione del reato (Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903 – 01, così massimata:«Non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione l’erronea applicazione della recidiva, neppure al fine di ottenere la declaratoria di prescrizione del reato, in assenza di modifiche normative o di pronunce della Corte costituzionale che ne abbiano modificato “in melius” la portata precettiva»).
Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.
La difesa del tutto genericamente si duole della mancata considerazione del profilo soggettivo del reato. La Corte di merito, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ha puntualizzato in sentenza come non sia ascrivibile a colpa l’errata indicazione del reddito effettivamente percepito dal ricorrente, il quale, consapevolmente, ha omesso di indicare la effettiva consistenza dei redditi percepiti dal nucleo familiare onde ottenere il beneficio; anche volendo accedere alla prospettazione difensiva, si legge in sentenza, deve considerarsi come il ricorrente abbia quanto meno omesso di esercitare il dovuto controllo sul modulo redatto da altri, con ciò accettando il rischio di errare.
Deve all’uopo rilevarsi come, ai fini della ricorrenza del reato, sia sufficiente il dolo eventuale (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Rv. 272192 – 01:”Le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nell dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l’ipotesi del dolo eventuale”).
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 settembre 2023
Il Consigliere estensore
COGNOMEIl Pre nte