Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37503 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37503 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
CC – 19/09/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
Trovatello NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Lecce
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che chiedeva il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Lecce con provvedimento in data 24 aprile 2025 rigettava il reclamo avverso il decreto emesso dal magistrato di sorveglianza in materia di permessi premio.
Il reclamato decreto aveva rigettato la richiesta di concessione di permesso premio in ragione della gravità dei reati, del fatto che fossero recenti, del lontano fine pena, del parere contrario della Øquipe trattamentale, state la necessità di rafforzare la revisione critica.
Il tribunale sottolineava come non fosse ancora maturato il requisito relativo al minimo di pena espiata ex art. 30 quater ord. pen. e come, stante la estrema fragilità e disagio psichico del detenuto, si dovessero sollecitare degli interventi a tutela della sua integrità psichica.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condanNOME a mezzo del difensore di fiducia lamentando la violazione dell’art. 30 quater ord. pen.
Contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugNOME, infatti, la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., pur essendo stata contestata, non Ł stata applicata; nØ i precedenti penali potrebbero essere valutati al fine del riconoscimento anche indiretto della recidiva, la cui applicazione necessita di esplicita motivazione.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
L’art. 30 quater l. 354/1975 stabilisce un inasprimento delle condizioni per l’accesso alla fruizione dei permessi premio, come regolamentata dall’art. 30 te r l. 354/75, per coloro ai quali sia stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma cod. pen.
A tale proposito questa Corte ha affermato che la disciplina restrittiva prevista dall’art. 30 quater cit., così come introdotto dall’art. 7, comma 1, della l. n. 251 del 2005 – che comporta un innalzamento dei periodi di espiazione della pena per poter fruire dei permessi premio – si applica nel solo caso in cui la recidiva reiterata sia stata contestata nel giudizio di cognizione e riconosciuta nella sentenza di condanna per la quale vi Ł esecuzione (Sez. 1, n. 3358 del 13/12/2011, dep. 2012, Scordo, Rv. 251680 – 01); come ritenuto in motivazione, infatti, la dizione letterale dell’art. 30 quater appare chiara nel richiedere che la recidiva reiterata sia stata “applicata”, con la conseguenza che Ł da escludere che la disciplina restrittiva possa operare in mancanza dell’espressa contestazione della recidiva reiterata nel giudizio di cognizione e del suo riconoscimento in tale sede (Sez. 1, n. 3358 del 13/12/2011, dep. 2012, Scordo, Rv. 251680 – 01).
La lettura della sentenza di condanna dà ragione al ricorrente: nonostante, infatti, la contestazione della recidiva qualificata contenuta nel capo di imputazione, il giudice non ne ha tenuto conto nØ esplicitamente, nØ implicitamente e, dunque, si rientra certamente in una situazione analoga a quella disciplinata dalla massima testØ riportata cui si intende dare continuità.
Non vi Ł alcun cenno, infatti, alla contestazione della recidiva e la sua applicazione non Ł desumibile in via implicita: benchØ sia stato affermato che l’applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 – 01), nel caso in esame Ł evidente che neppure in via implicita sia stato esamiNOME il tema della recidiva, che in fase di cognizione Ł stato completamente pretermesso.
Non solo, infatti, nella parte motivazionale manca qualunque accenno alla sussistenza della circostanza aggravante in oggetto, ma anche il trattamento sanzioNOMErio non ha risentito della sussistenza di tale aggravante, che non ha comportato alcun innalzamento di pena.
Pertanto, l’affermazione contenuta nell’impugNOME provvedimento secondo la quale l’imputato Ł recidivo qualificato, Ł errata e ciò comporta che il provvedimento impugNOME risulta viziato: mentre l’originario diniego, infatti, era fondato su ragioni di merito, il provvedimento impugNOME ha ritenuto decisivo il tema della recidiva, affermando, in maniera errata, che con la condanna dell’istante a venti anni di reclusione fosse stata riconosciuta anche la recidiva ex art. 99, quarto comma cod. pen.
Ciò inevitabilmente comporta l’annullamento dell’impugNOME provvedimento e il rinvio degli atti al tribunale di sorveglianza per nuovo esame, in considerazione della insussistenza della recidiva, alla luce della motivazione della sentenza di condanna.
PQM
Annulla il provvedimento impugNOME con rinvio per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Lecce.
Così deciso il 19 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME