Recidiva: quando il ricorso in Cassazione diventa inammissibile
L’applicazione della recidiva rappresenta uno dei punti più delicati nel processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena finale. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso in cui il ricorrente contestava la conferma di tale aggravante operata dalla Corte d’Appello. La decisione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità e l’importanza di una motivazione solida nei gradi di merito.
I fatti oggetto del contendere
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Torino che confermava la responsabilità penale di un soggetto, applicando l’aggravante della recidiva. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, come unico motivo, l’erronea valutazione dei presupposti per l’applicazione di tale istituto. Secondo la difesa, il giudizio reso dai giudici di secondo grado non avrebbe tenuto in debito conto le deduzioni difensive presentate durante il processo.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato che il ricorrente si è limitato a contestare il merito della valutazione sulla recidiva, senza però riuscire a dimostrare violazioni di legge o vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata. Quando la decisione di merito è supportata da un esame adeguato delle prove e da un ragionamento coerente, la Cassazione non può intervenire per sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. I giudici hanno osservato che la sentenza della Corte d’Appello risultava estranea ad erronee applicazioni del dato normativo. La motivazione è stata definita sufficiente e non illogica, avendo i giudici di merito esaminato correttamente le deduzioni difensive. In presenza di un apparato argomentativo solido, la contestazione del giudizio sulla recidiva si risolve in una critica di merito, preclusa in sede di Cassazione. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Le conclusioni
Le conclusioni di questo provvedimento sottolineano che la contestazione della recidiva in Cassazione richiede la dimostrazione di un errore di diritto o di una manifesta illogicità della motivazione. Non è sufficiente manifestare un dissenso rispetto alla scelta del giudice di merito se quest’ultima è giustificata da un percorso logico chiaro. Per i soggetti coinvolti in procedimenti penali, ciò significa che la strategia difensiva deve concentrarsi sulla solidità delle argomentazioni già nei primi gradi di giudizio, poiché il ricorso per Cassazione non costituisce un terzo grado di merito in cui ridiscutere i fatti.
Cosa succede se si contesta solo la recidiva in Cassazione?
Se la sentenza di merito è motivata in modo logico e corretto, il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione non può riesaminare i fatti.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, a una sanzione pecuniaria tra i mille e i tremila euro verso la Cassa delle Ammende.
Quando la motivazione sulla recidiva è considerata valida?
La motivazione è valida quando il giudice di merito analizza le deduzioni difensive e spiega in modo coerente perché il nuovo reato dimostra una maggiore pericolosità sociale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7008 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7008 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME; —(
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta unicamente il giudizio reso nel confermare la recidiva benché la sentenza impugnata, estranea ad erronee applicazioni del dati normativo di riferimento, risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguat esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 novembre 2025.