Recidiva e ricorso in Cassazione: i rischi della genericità
La Recidiva rappresenta un elemento cruciale nel calcolo della pena e nella valutazione della pericolosità sociale del reo. Nel caso analizzato, la Suprema Corte ha affrontato il tema della contestazione dell’aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, sottolineando l’importanza della precisione tecnica nei ricorsi.
Il caso della recidiva reiterata
Il ricorrente ha tentato di opporsi alla decisione dei giudici di merito senza però offrire una disamina critica adeguata. Limitarsi a una diversa valutazione della gravità dei fatti, definita apodittica dalla Corte, non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità in sede di legittimità. La pericolosità dell’imputata, desunta da numerosi precedenti penali specifici, non è stata validamente contrastata dalla difesa.
Perché il ricorso è stato rigettato
La genericità dei motivi di ricorso è stata la causa principale dell’inammissibilità. In assenza di un confronto diretto con le valutazioni espresse nelle sentenze di primo e secondo grado riguardo alla gravità della condotta, la Cassazione non può procedere a un nuovo esame del merito. La funzione della Corte è infatti quella di verificare la legittimità della decisione, non di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti.
Le conseguenze dell’inammissibilità
L’inammissibilità del ricorso non comporta solo la conferma della sentenza precedente, ma genera oneri economici significativi per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato.
La sanzione pecuniaria
Oltre alle spese, la legge prevede il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa. In questo specifico caso, la cifra è stata fissata in tremila euro, riflettendo la natura delle questioni dedotte e la manifesta infondatezza dell’impugnazione proposta.
Le motivazioni
La Corte ha stabilito che la mancanza di un confronto critico con le argomentazioni delle sentenze precedenti rende il ricorso nullo. La recidiva, specialmente se specifica e reiterata, richiede una contestazione basata su elementi concreti che possano smentire la presunzione di maggiore pericolosità del soggetto. Senza tali elementi, l’aggravante rimane pienamente legittima e applicabile.
Le conclusioni
In conclusione, per contestare efficacemente la recidiva in sede di legittimità, è indispensabile produrre argomentazioni specifiche e puntuali. La semplice riproposizione di tesi già respinte nei gradi di merito, senza nuovi elementi critici, conduce inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità e a pesanti oneri economici per il ricorrente.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Quando si applica la recidiva specifica e infraquinquennale?
Si applica quando il nuovo reato è della stessa indole di quello precedente e viene commesso entro cinque anni dalla condanna definitiva.
Qual è la funzione della Cassa delle Ammende?
È l’ente che riceve le somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie inflitte a chi propone ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1708 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1708 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CUORGNE’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo alla riconosciuta aggravante della rec reiterata, specifica e infraquinquennale è stato formulato in modo assolutamente generico sul base di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado;
ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità dell’im gravata da numerosi precedenti penali, anche specifici, ne determina l’inammissibilità;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex a t. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2022
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