Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15604 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15604 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CAIVANG il 11/09/1979
avverso la sentenza del 08/L0/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazion all’applicazione della recidiva, non ravvisandosi a suo avviso alcuna maggiore pe ricolosità del reo in relazione al nuovo episodio criminoso, e comunque non avendo il giudice del gravame del merito motivato in relazione alla stessa.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
La Corte territoriale offre una motivazione logica e del tutto congrua, nonch corretta in punto di diritto – e che, pertanto, si sottrae alle proposte cen legittimità – in termini di ritenuta recidiva.
2.1. Va ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell’ille sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo auto avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionali ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personal del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato risco formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Ca libè, Rv. 247838).
In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in creto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l’aumento di pena, con ad guata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elem sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattor meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a car dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sull gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, ess egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, ficando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di u
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R.G.
perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato
sub ludice
(Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017,
COGNOME, Rv. 270419).
2.2. Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di merito, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che l’odierno
ricorrente annovera diversi precedenti penali per fatti di grave allarme sociale, a base anche violenta ed anche della stessa specie di quello per il quale si procede;
e che le precedenti condanne e le relative esecuzioni penali non hanno sortito l’effetto deterrente e risocializzante nonostante anche la fruizione di benefici cui è
stato ammesso. E quindi valutandone la acuita pericolosità sociale laddove è tor- nato a delinquere commettendo un reato più grave di quello precedente.
I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de-
linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura.
di questa Corte di legittimità,
2.3. Va ricordato, infatti, che secondo il díctum
l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell’esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l’onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l’aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimís, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/04/2025