Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7818 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7818 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 28 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa il 10 marzo 2021 dal Tribunale di Roma, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 1.400,00 euro d multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del per aver illecitamente detenuto a fini di cessione a terzi sostanza stupefacente del tipo coca suddivisa in dodici involucri del peso complessivo di grammi 6,25 lordi; fatto commesso in Roma il 23/01/2021.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevol dell’imputato sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poich riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuri dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a pr una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da per individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di me avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda ed affermato la sussistenza di un compendio indiziario grave, preciso e concordante in ordine alla detenzio della sostanza stupefacente rinvenuta dietro ad un muretto (v. pagine 2 e 3 della sentenz impugnata), sottolineando come nel sito nel quale l’imputato era stato visto dai militari occu qualcosa fossero stati poi rinvenuti 10 involucri contenenti la medesima sostanza stupefacent contenuta nei due involucri che l’imputato aveva con sè.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, contestando la man esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, perché proposto per motivi non consentit in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di deduzioni già adeguatamente vagliate e dis con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critic ricorso, dunque privo di un adeguato confronto con la motivazione della sentenza ricorsa, avendo la Corte territoriale (v. pagina 4 della sentenza) dato risalto ai plurimi e precedenti penali da cui era gravato l’imputato, concludendo, senza vizi logici, nel senso c delitto oggetto di procedimento non poteva considerarsi come occasionale ricaduta nel reato, ma come sintomatico di una significativa prosecuzione di un percorso delinquenziale, rimarcando indifferenza e mancanza di efficacia dissuasiva delle precedenti risposte punitive, conseguente meritevolezza di una aggravamento di pena, essendo la commissione dell’ulteriore reato espressione di inclinazione a delinquere.
Osservato che trattasi di valutazione che si conforma al dictunn delle Sezioni Unite (Sez. U, n 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), che hanno affermato che è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di ripro
della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’e occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro fo dell’esistenza di precedenti penali; valutazione rientrante nell’ambito dell’attività discre riservata al giudice di merito.
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, perta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di mer che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11 dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declarat dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento del spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’ar comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 6 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissi stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.