Recidiva penale: quando il ricorso in Cassazione è inutile
Nel panorama giuridico italiano, il tema della recidiva penale rappresenta un punto cruciale per la determinazione della pena. Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8941/2026, ha ribadito principi fondamentali riguardanti la specificità che deve caratterizzare un ricorso, specialmente quando si contesta l’aggravante della pericolosità sociale.
I fatti
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello di Ancona. L’imputato aveva presentato ricorso davanti ai giudici di legittimità lamentando un vizio di motivazione e una presunta violazione di legge. Al centro della doglianza vi era l’applicazione della recidiva penale, che secondo la difesa non era stata adeguatamente giustificata dai giudici di merito. L’imputato sosteneva che non fossero stati valutati correttamente i presupposti per ritenere la sua condotta espressione di una reale pericolosità sociale.
La decisione della Corte
I giudici della settima sezione penale hanno esaminato l’istanza e l’hanno dichiarata inammissibile. La Corte ha osservato che il ricorso non presentava nuovi elementi critici, ma si limitava a riproporre le stesse censure già sollevate in appello. Tali motivi erano stati già analizzati e respinti con motivazioni esaustive dalla Corte territoriale. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso non può essere una semplice fotocopia delle memorie precedenti, ma deve attaccare puntualmente le ragioni della decisione impugnata.
L’applicazione della recidiva penale e la pericolosità
La sentenza conferma che la recidiva penale è legittimamente applicata quando il reato commesso è espressione di una crescente propensione a delinquere. Nel caso specifico, i precedenti penali recenti e specifici del ricorrente hanno dimostrato una accentuata pericolosità sociale. I giudici hanno quindi ritenuto che la decisione di secondo grado fosse del tutto coerente con i principi di legittimità, avendo valorizzato correttamente il curriculum criminale del soggetto.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione risiedono nella manifesta infondatezza e nella mancanza di specificità del ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che l’applicazione della recidiva non è un automatismo, ma richiede una valutazione della personalità del reo. Tuttavia, una volta che il giudice di merito ha fornito una spiegazione logica basata su fatti concreti, come la reiterazione di reati della stessa indole, il controllo di legittimità si limita a verificare la tenuta logica di tale ragionamento. Poiché il ricorrente non ha saputo evidenziare errori logici o giuridici nuovi, il ricorso è stato rigettato.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha comportato per l’imputato non solo il passaggio in giudicato della sentenza, ma anche sanzioni pecuniarie aggiuntive. Oltre al pagamento delle spese del procedimento, il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve a scoraggiare l’uso strumentale e dilatorio dei ricorsi in Cassazione, specialmente quando questi non offrono spunti di riflessione giuridica originali o fondati.
Cosa accade se il ricorso ripropone motivi già esaminati in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in quanto non apporta nuove critiche puntuali alla decisione della Corte territoriale.
Come viene giustificata l’applicazione della recidiva penale?
Viene applicata quando il giudice riscontra, attraverso i precedenti penali del soggetto, una particolare pericolosità sociale e una persistente attitudine a violare la legge.
Quali sono i costi per un ricorso dichiarato inammissibile?
L’imputato è obbligato a pagare le spese processuali e una somma pecuniaria che, in questo caso, è stata determinata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8941 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8941 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo, con cui si lamenta vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione all’applicazione della recidiva, oltre che manifestamente infondato, è anche privo di specificità, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati e disattes dalla Corte territoriale, la quale, richiamando e applicando i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ha confermato la decisione del giudice di primo grado, anche in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi della suddetta aggravante, evidenziando come il reato per cui si procede, alla luce dei precedenti specifici e recenti che gravano sull’odierno ricorrente, sia espressione di una accentuata pericolosità sociale e di una crescente propensione delinquenziale (si veda pag. 9 della impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.