Recidiva Penale: Irrilevante la Minore Gravità dei Reati Precedenti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un’interessante questione sulla recidiva penale, stabilendo un principio chiaro: la minore gravità dei reati commessi in passato non è un elemento valido per escludere l’applicazione di questa aggravante. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Modena a quattro mesi di reclusione e 688 euro di multa. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, non rassegnato, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso: La contestazione della recidiva penale
L’argomento centrale del ricorrente si basava sulla presunta erronea applicazione della legge e su un vizio di motivazione riguardo alla circostanza aggravante della recidiva penale, prevista dall’articolo 99 del codice penale. Secondo la tesi difensiva, i reati commessi in precedenza, che avevano portato al riconoscimento dell’aggravante, erano caratterizzati da una gravità notevolmente inferiore rispetto al reato per cui si procedeva. Di conseguenza, a suo avviso, tali precedenti non avrebbero dovuto concorrere a integrare la recidiva, rendendo la decisione dei giudici di merito errata.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla recidiva penale
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la tesi del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa della normativa, che non lascia spazio a valutazioni discrezionali sulla gravità comparata dei reati.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno spiegato che il motivo del ricorso non coglieva nel segno. Ai fini dell’integrazione della recidiva penale, la legge non richiede al giudice di effettuare una comparazione sulla gravità dei reati passati rispetto a quello attuale. La dedotta minore gravità dei reati commessi in passato è stata ritenuta, pertanto, del tutto irrilevante per escludere l’aggravante. La recidiva si fonda sul semplice fatto di commettere un nuovo reato dopo una condanna definitiva, a prescindere dalla natura o dalla gravità dei precedenti.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, e in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, richiamando un principio consolidato dalla Corte Costituzionale, ha disposto il pagamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di recidiva penale: la valutazione sulla sua esistenza è legata a presupposti oggettivi e non a un giudizio comparativo sulla gravità dei diversi illeciti. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che contestare l’applicazione di questa aggravante basandosi sulla presunta ‘lieve entità’ dei precedenti penali è una strategia difensiva destinata a fallire. La decisione conferma la linea di rigore della giurisprudenza, che mira a sanzionare più severamente chi, nonostante una precedente condanna, dimostra di non averne tratto alcun insegnamento e delinque nuovamente.
È possibile contestare l’aggravante della recidiva sostenendo che i reati precedenti erano di minore gravità?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la dedotta minore gravità dei reati di meno recente commissione è irrilevante ai fini dell’integrazione della contestata recidiva.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in € 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri che il ricorso è stato proposto senza colpa.
Qual era l’argomento principale del ricorrente nel suo appello alla Corte di Cassazione?
Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione e un’erronea applicazione della legge, sostenendo che l’aggravante della recidiva non dovesse essere applicata perché i suoi reati passati erano meno gravi di quello per cui era stato recentemente condannato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30994 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata in udienza il 3 luglio 2023 la Corte di appello di Bologna confermava la precedente sentenza del giorno 21 novembre 2019 con cui il Tribunale di Modena aveva condannato NOME alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 688 di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto integrata la contestata circostanza aggravante di cui all’art. 99 cod. pen.; più in particolare il ricorrente osservava che essendo i reati commessi nel passai:o considerati rilevanti ai fini della sussistenza dell’aggravante in questione caratterizzati da una minore gravità rispetto a quello per cui è causa essi non potevano concorrere ad integrare la aggravante in questione.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto, con cui il ricorrente in sostanza vuole escludere la riscontrabilità della recidiva non colgono nel segno essendo irrilevante, ai fini dell’integrazione della contestata recidiva, la dedotta minore gravità dei reati di meno recente commissione;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estence-
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