Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41393 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41393 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
FILIPPO COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMENOMENOMENOMEXXXX
avverso l’ordinanza del 17/06/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha disatteso le istanze presentate nell’interesse di NOMENOMEXX – soggetto in espiazione della pena di anni uno di reclusione, riportata per una violazione di misura di prevenzione posta in essere nel 2011 – volte alla concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ovvero della detenzione domiciliare ex art. 47ter legge 26 luglio 1975, n. 354.
Ricorre per cassazione NOMENOMEXe, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione ai presupposti previsti per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, nonchØ per illogicità e difetto di motivazione, in riferimento all’art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, arbitrarietà e manifesta incoerenza della motivazione. Risulta analizzata, in maniera esclusiva e assorbente, solo la possibile ricaduta del soggetto nel reato, mentre Ł stato ignorato il lunghissimo periodo di tempo, durante il quale il condannato ha serbato una condotta ineccepibile.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso si pone in termini meramente contestativi, rispetto alla decisione impugnata, con la cui motivazione non si confronta, limitandosi a chiedere una nuova valutazione nel merito alla Corte di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Come riassunto in parte narrativa, NOME sta espiando una condanna a un anno di reclusione, riportata per una violazione di misure di prevenzione risalente al 2011 ed ha chiesto la concessione di misure alternative; a tale richiesta, il Tribunale di sorveglianza ha opposto il diniego ora oggetto di ricorso.
2.1.Sebbene formalmente distinte in due motivi, le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione presentano una evidente matrice comune e ben si prestano, quindi, a una agevole trattazione di carattere unitario.
2.2. Con il primo motivo, la difesa evidenzia come NOME abbia iniziato un percorso di collaborazione con la giustizia sin dal 2012, tanto che sono state avviate – nei suoi confronti – le misure tutorie previste dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Erroneamente sarebbe stato acquisito, prima di valutare la richiesta di misure alternative, il parere della D.N.A., che si Ł espressa negativamente – in ipotesi difensiva – facendo esclusivo riferimento al parametro del ‘principio di ravvedimento’, postulato dall’art. 16nonies , comma terzo, del decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82 e non prendendo in considerazione il diverso istituto, invece invocato dal ricorrente, di cui all’art. 47ter Ord. pen.
Prosegue l’impugnazione evidenziando come, in effetti, il condannato si sia reso recentemente protagonista di una nuova condotta delittuosa, in relazione alla quale ha riportato condanna; il contraltare di tale episodio, però, Ł dato dal fatto che il condannato non aveva commesso reati, per un lunghissimo arco temporale. A tale dato di natura oggettiva, secondo la difesa, va a saldarsi l’avere il NOME offerto un importante contributo, in sede di accertamento di gravi delitti. Negandogli le auspicate misure alternative in relazione a un fatto risalente a ben quindici anni addietro, in conclusione, sarebbe stato decretato il completo fallimento del percorso di recupero già intrapreso dal soggetto.
2.3. Con la seconda censura, la difesa si duole sostanzialmente di una analisi solo parziale, asseritamente contenuta nella impugnata decisione reiettiva, che sarebbe il frutto di una preponderante attenzione rivolta alla possibilità di recidiva nel reato, da parte del condannato, del quale non verrebbe così adeguatamente considerata la corretta condotta tenuta, entro un lasso di tempo molto ampio.
2.4.Così riassunte le censure, non vi Ł chi non rilevi la radicale assenza – nella concreta vicenda – del lamentato vizio di violazione di legge; tale difetto, infatti, non ricorre:
nØ sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione, in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso, rispetto a quello contemplato dalla fattispecie);
nØ sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, nØ, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
Neppure ricorre, palesemente, il dedotto vizio della motivazione.
2.4.1. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha preso anzitutto in considerazione il dato sicuramente favorevole per il condannato, rappresentato dalla fruttuosa scelta collaborativa, avviata sin dal 2012; la sicura valenza positiva di tale elemento, però, Ł stata considerato annullata dalla avvenuta revoca del programma di protezione – intervenuta nel mese di aprile del 2024 – originata dalla commissione di un grave episodio di tentata estorsione nei confronti di una donna e correlata allo scambio di foto intime.
Tanto valutato, il Tribunale di sorveglianza Ł pervenuto alla conclusione che la recente
perpetrazione di tale reato (dal quale ha avuto scaturigine un procedimento penale, culminato con l’applicazione di pena ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 cod. proc. pen., nella misura di anni due di reclusione) dimostri il fallimento del percorso rieducativo del condannato, trattandosi peraltro di un soggetto dalla importante biografia criminale e che, con tutta evidenza, non ha perso la propensione a trasgredire alle leggi. Ciò comporta, ad avviso del Tribunale di sorveglianza, l’impossibilità – anche in considerazione dell’assenza di una adeguata rete familiare di supporto – di concedere all’interessato la detenzione domiciliare.
2.4.2. A fronte di una struttura argomentativa che Ł esaustiva e lineare, oltre che priva del pur minimo spunto di contraddittorietà e, dunque, meritevole di restare al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità, la difesa dipana una critica che riveste un carattere essenzialmente rivalutativo e fattuale, essendo essa imperniata soprattutto su una difforme lettura degli elementi di valutazione e conoscenza emersi, già presi in esame nell’ordinanza impugnata.
Viene poi anche dedotta la non necessità di acquisizione del parere della D.N.A., mancandosi però di specificare quali possano essere gli effetti impropri – oltre che idonei a disarticolare l’intero provvedimento attaccato – asseritamente derivanti da tale acquisizione; in tal modo, anche questa porzione dell’impugnazione riveste un connotato di marcata genericità e in definitiva, rimane priva di un contenuto realmente decisivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il ‘codice in materia di protezione dei dati personali’.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 27/11/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.