Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35040 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERRACINA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/12/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che,con mail del 10 maggio 2024 è stata richiesta dall’AVV_NOTAIO,AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato, la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dall.b legge 18 dicembr 2020, n. 176, prorogato in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 5-duodecies del di. 31 ottObre 2022, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 11 rilevato che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale in présenza, validame richiesta nei termini di legge;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
preso atto che all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza le conclusioni RAGIONE_SOCIALEe parti risultano essere per il rig ricorso (Sostituto Procuratore Generale) e per il suo accoglimento (difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato).
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Latina aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per i reati di aggravata e porto di un oggetto atto ad offendere.
Presentando ricorso per cassazione, il difensore di NOME COGNOME ha formulato i seguent motivi.
2.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 606 leT ID) c.p.p. per insussistenza del reato di cui all’articolo 628 c.p. nonché del reato di porto di oggetto
offendere; violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 606 lett. c)ed e)c.p.p. in relazione agli articoli 189, 1 213 c.p.p. per la carente identificazione ed in relazione all’articolg 125 e 46 c.p.p. per o motivazione in relazioneagli articoli 225, 133 e 603 c.p.p. per mancata ammissione RAGIONE_SOCIALEa periz antropometrica.
Il motivo contesta il risultato dalla valutazione giudiziale con riferimento agli i appuntano la responsabilità per la rapina (con il ruolo di palo) al COGNOME, soggetto non identi direttamente dalle persone offese, la cui presenza è stata dedotta da una serie di elemen induttivi privi di cogenza e puramente suggestivi.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALEa regola dettata dall’art.533 c.p. relazione allo standard RAGIONE_SOCIALE‘oltre il ragionevole dubbio.
Nella trattazione vengono discussi i temi del mancato ricorso alla prova scientifica riconoscimento antropometrico, RAGIONE_SOCIALE‘alibi fallito ma non falso, RAGIONE_SOCIALEa sola testimonianza del COGNOME, RAGIONE_SOCIALE‘identificazione attraverso il raffronto dei video, RAGIONE_SOCIALE‘effettiva destinazione giorno del fatto e RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante contestata RAGIONE_SOCIALE‘uso RAGIONE_SOCIALE‘arma poiché in caso il COGNOME non poteva essere a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘uso del coltello da parte RAGIONE_SOCIALE‘autore dir RAGIONE_SOCIALEa rapina.
2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivaziOne (art.606 lett. e) c.p.p.) per mancanza di motivazione nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena, illogicità motivazion del rigetto RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche e mancata prevalenza RAGIONE_SOCIALEe attenOanti sulle contest aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati ed in definitiva generici po meramente ripetitivi rispetto al tenore RAGIONE_SOCIALEe conformi decisioni dei giudici di merito. Poiché entrambi i motivi sono attinenti al merito RAGIONE_SOCIALEa responsabilità ed alla Valutazione di secondo lo standard RAGIONE_SOCIALE‘oltre il ragionevole dubbio, essi possono essere trattati unitariam per ragioni di economia e di logica espositiva.
La doppia conforme motivazione dei due giudizi di merito afferma, conun complessivo fluido argomentare, privo di vizi logico-giuridici, la responsabilità concorsuale deli’imputato unita a tal COGNOMECOGNOME COGNOME separatamente, COGNOME la commissione RAGIONE_SOCIALEa rapinaai danni degli anz coniugi COGNOME COGNOME‘interno del camper di questi, parcheggiato in un’area di sosta del comune Terracina nel mese di giugno 2021.
Il complessivo corpo decisionale non risulta affatto scalfito dalle censure del ricorre a fortiori dal momento che i motivi di gravame non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare nuovamente circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nei precedenti giudizi di merito (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). A ciò si aggiunge che in nessun passaggio del ricorso si formula una critica di legittimità all’apparato motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’ap ad una sua parte; piuttosto, la critica si arresta alla (ripetitiva) formulazione
ricostruttive alternative, insufficienti a scardinare la tenuta RAGIONE_SOCIALEa decisioine contestat incapaci di librarsi al di sopra del fatto ed attingere al giudizio di legittimità.
Così è a dire per le contestazioni inerenti al mancato riconoscimento del COGNOME sul luogo delitto, in relazione alle quali non si enuclea l’elemento di carenza motivazio contraddittorietà o manifesta illogicità (e non ‘semplice’ illogicità) che travolgerebbe la del giudizio formulato dalla Corte. Sono quelli, e solo quelli, i parametri ché l’art.606 lett. indica per l’effettuazione del giudizio di legittimità, ma essi non sono né menzionati né ev nel motivo di ricorso, che si sofferma piuttosto sulla erroneità RAGIONE_SOCIALEa valutazione giudiziale scorretta applicazione dei parametri RAGIONE_SOCIALE‘art.192 c.p.p., ignorando, sotto iquest’ultimo asp che è inammissibile in Cassazione il motivo con cui si deduca la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 192 c. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili quanto i limiti all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe doglianze connesse alla motivazione, fissati specifica dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrend motivo di cui alle lettere b) e c) RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2 Filardo,Rv. 280027 – 04).
La lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza di secondo grado (pg.4-5), peraltro, in unione con quella di pr grado (pg.9-10), dimostra con quanta cura sia stato ricostruito dai i giudici l’aspet riconoscimento e RAGIONE_SOCIALEa collocazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato al momento del fatto, i non solo smentendo l’assunto difensivo RAGIONE_SOCIALEa mancanza di identificazione del soggetto présente alla rapina Terracina all’esterno del camper preso d’assalto dai malintenzionati, ma anche rendendo evidente la superfluità di un accertamento antropometrico così come la genericità del considerazioni sviluppate a ll2 pg.9 e 10 del ricorso, in relazione all’individLiazione effettuata (12, mezzo RAGIONE_SOCIALEe immagini, prova atipica ma non per questo meno ta,f~, dato il numero dei soggetti che hanno effettuato l’incombente e la loro affidabilità professionale (appartenendo Forze RAGIONE_SOCIALE).
Del tutto generiche e discorsive ma 5 in definitiva,radicalmente prive di valenza in termini d critica di legittimità, sono le argomentazioni contenute nelle pagine da 11 a 22, dedicate ad vaga esposizione dei principi sulla valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova, anche nella prospett RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEo standard RAGIONE_SOCIALE‘oltre ogni ragionevole dubbio, senza tuttavia determin una ricaduta sul caso concreto o su aspetti salienti RAGIONE_SOCIALEo stesso. Ciò vale altresì per la ri in termini svalutativi, RAGIONE_SOCIALEa testimonianza del teste COGNOME (17), di cui si for interpretazione che confligge con quella, articolata, logica e adeguata che si ritrova in sen (pg.6).
In definitiva,COGNOME NOME crà – ~ si assiste all’indebito tentativo di trasformare in critic legittimità quella che è semplicemente la pretesa di ottenere da questa COrte un nuovo giudizi di merito sulla questione dedotta, cioè sulla responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Una sorta di transfert giuridico, cioè di trasposizione (consapevole o inconsapevole, è irrrilevante) che, c nell’equivalente psicanalitico, cerca di conseguire da una superiore istanza ciò che non ottenuto nella fase anteriore. Sennonché, si tratta di una operazione non consentita poiché
nostro sistema riserva al merito, ed al merito solamente, ogni valutazione del fatto, ten immune tale giudizio da ingerenze RAGIONE_SOCIALEa Cassazione, salvo che vi siano °Missioni motivazionali contraddizioni o manifeste (e non ‘semplici’) illogicità (art.606 lett. e) c.p p.),nel caso nemmeno enucleate.
Va invece accolto l’ultimo motivo, relativo alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena seppure per profilo appena menzionato nel motivo stesso ma tuttavia oggetto di una valutazione errata fuorviante in seno alla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza
Ci si riferisce all’argomento a base del rigetto di una più favorevole valUtazione comparat tra circostanze. La Corte ha ritenuto che il giudizio di prevalenza fosse precluso dalla pres di una recidiva ‘ostativa’ (quella RAGIONE_SOCIALE‘art.99, comma 4, c.p.) ex art. 69, ultimo comma, c.p
Ebbene, l’assunto, che evidentemente svolge un ruolo decisivo e preliminare nel processo formativo RAGIONE_SOCIALEa decisione giudiziale, non è corretto o, per meglio dire, non è più corretto. la Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno – 11 luglio 2023, n. 141 (in GU n. 28 del 12/07/2023), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 69, quarto comma, del penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza RAGIONE_SOCIALEa circostanza attenuante d all’art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
In tale pronuncia la Corte Costituzionale, richiamandosi ai principi che nél pregresso decen avevano portato alle numerose dichiarazioni di incostituzionalità (oltre una decina) d medesima norma, ha ribadito le criticità del meccanismo del divieto di Prevalenza di singo circostanze attenuanti rispetto all’aggravante RAGIONE_SOCIALEa recidiva reiterata, ‘dovendosi evit particolare quella che la sentenza “capostipite” (la n. 251 del 2012) già aveva defi l’«abnorme enfatizzazione RAGIONE_SOCIALEe componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterat detrimento RAGIONE_SOCIALEe componenti oggettive del reato» creata dall’art. 69, quarto comma, cod. pen.
È evidente che il pregiudiziale e preliminare effetto preclusivo impogo dalla disposizi erroneamente ritenuta sussistente all’epoca RAGIONE_SOCIALEa pronuncia (risalente a dicembre 2023, a fron di una pronuncia di illegittimità costituzionale di qualche mese precedente) ha impedito al giu ogni riflessione sul punto, proprio nel senso auspicato dalle parole RAGIONE_SOCIALEa Pronuncia del Giud RAGIONE_SOCIALEe Leggi. È 3 pertanto necessario disporre l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa senteniO impugnata per una nuova riflessione sul punto da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, in altra $ezione, che si att ai principi sopra enunciati.
Poiché l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata è limitato al solo profilo RAGIONE_SOCIALE‘omesso giudiz di prevalenza RAGIONE_SOCIALEa circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p. sulla recidiva ex comma 4 c.p., il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto e la affermazione di responsab RAGIONE_SOCIALE‘imputato va dichiarata irrevocabile ex art.624,comma secondo i c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionaitorio con riferiment all’omesso giudizio di prevalenza RAGIONE_SOCIALEa circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen. recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Co
di appello di Roma; dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazi responsabilità.
Così deciso in Roma, 19 giugno 2024 Il Co sigliere e tensore GLYPH
Il Presidente