Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22246 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), nato a Sidi Othrnane (Marocco) il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 22/09/2023 del Giudice di Pace di Piombino; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22/09/2023 il Giudice di Pace di Piombino ha condannato COGNOME NOME alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 14, comma 5 quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, senza giustificato motivo, reiterava la permanenza nel territorio dello Stato, essendo stato sottoposto a controllo in Piombino il 18/03/2022, nonostante i decreti di espulsione del AVV_NOTAIO ed i decreti di allontanamento del AVV_NOTAIO emessi il 19/08/2021 e 1’11/12/2021, ritualmente notificatigli.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, articolando due motivi con i quali si
denuncia il vizio di motivazione tanto in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione, integrata nella specie dallo stato di indigenza dell’imputato, e dalla pandemia da Covid-19 in atto, quanto in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva, aspetti ai quali la sentenza impugnata non dedica alcuna neppure succinta motivazione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto rigettarsi il primo motivo, «dal momento che nulla è stato dedotto circa la esistenza di un giustificato motivo», ed accogliersi il secondo, con il conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, poiché «nulla è stato indicato in motivazione circa le ragioni che hanno determinato la quantificazione della (non esigua) pena pecuniaria, né sulla concedibilità o meno delle circostanze attenuanti ovvero del loro possibile bilanciamento con la recidiva contestata e applicata».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Il primo motivo è inammissibile perché generico e manifestamente infondato: il giustificato motivo è stato soltanto vagamente allegato nel ricorso e non risulta essere stato neppure invocato nel corso del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Piombino.
È pur vero che «In tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del “giustificato motivo”, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, pu avendo lo straniero l’onere di allegare i motivi non conosciuti né conoscibili dal giudicante, permane in capo al giudice il potere-dovere di rilevare direttamente, quando sia possibile, l’esistenza di ragioni che legittimano l’inosservanza dell’ordine di allontanamento» (Sez. 1, n. 30774 del 25/05;2006, Pg in proc. NOME AVV_NOTAIOu, Rv. 234882), ma nel caso di specie appare decisiva la radicale assenza di concrete allegazioni relative che possano anche solo introdurre il dubbio della configurabilità della causa di giustificazione.
Vale rammentare che, In occasione di analogo motivo di ricorso presentato dal difensore del COGNOME avverso pregressa sentenza di condanna per il medesimo reato oggi in contestazione, questa Corte – con motivazioni dalle quali oggi non vi è ragione di discostarsi – ha statuito che il “giustificato motivo” deve essere «parametrato all’esistenza di situazioni che si rivelino oggettivamente ostative; occorre, inoltre, che tali condizioni di impedimento vadano a
riverberarsi sulla concreta possibilità, per il soggetto, di ottemperare all’ordine suddetto, elidendola in radice, oppure quanto meno rendendola particolarmente ardua. Lo specifico onere della prova, circa la sussistenza di tale condizione impeditiva, grava ovviamente su colui che lo invochi (Sez. 1, n. 37813 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 268101; Sez. 1, n. 40315 del 26/10/2006, COGNOME, Rv. 235108; si veda, infine, il dictum di Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2022, n. COGNOME, a mente della quale: «La sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito d questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell’art. 14-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative l’onere della cui prova grava sull’interessato – incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa»). Nella concreta fattispecie, la prova circa la sussistenza di tale situazione di assoluto impedimento non risulta esser stata fornita, ad opera dell’imputato; nemmeno oggi, del resto, la difesa adduce elementi atti a condurre a difformi lumi. Non possono essere considerate alla stregua di fattori cogenti e impeditivi e quindi – ai fini che ora interessano – idonei a legittimare l permanenza in Italia del soggetto, i divieti correlati alla pandemia da Covid-19. Prescindendo dalla natura generalizzata di tali restrizioni, al tempo applicate in via indifferenziata all’intera popolazione, non vi è alcuna prova (documentale o dichiarativa), in ordine al fatto che proprio al singolo imputato COGNOME sia risultato materialmente impossibile lasciare ill territorio nazionale. Non sfuggirà, infine, come il provvedimento di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO sia stato notificato all’imputato il 05/04/2018, ossia in epoca di gran lunga antecedente, rispetto all’adozione delle dedotte misure restrittive. Parimenti insufficiente a integrare il “giustificato motivo”, idoneo ad escludere la configurabilità del contestato modello legale, del resto, è il mero disagio socioeconomico del soggetto, di regola ricollegabile alla condizione tipica in cui versa il migrante clandestino (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, COGNOME, Rv. 282216)» (Sez. 1, n. 45337 del 13/09/2023, COGNOME, n.m.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dagli atti del processo di primo grado non risulta che il difensore abbia formulato una richiesta in tal senso (cfr. non solo l’intestazione della sentenza impugnata, ma anche il verbale dell’udienza del 22/09/2023, nel quale può testualmente leggersi che «La Difesa chiede pronunciarsi sentenza di assoluzione con formula ritenuta di giustizia ed in subordine il minimo della pena senza tener conto della recidiva»): sicché non incombeva sul Giudice di Pace di Piombino alcun particolare onere motivazionale, in ossequio al consolidato
orientamento di legittimità in base al quale «La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l’esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l’indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento» (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044).
4. Il motivo di ricorso relativo alla recidiva è fondato.
Ed invero, risulta dagli atti che la pena base è stata determinata in misura coincidente con il minimo edittale, pari ad C 15.000 di multa, ed è stata, poi, aumentata di C 10.000 (erroneamente, poiché il giudice ha indicato di volerla aumentare della metà: l’aumento sarebbe, dunque, dovuto essere di C 7.500) per la contestata recidiva.
In proposito, questa Corte ha ripetutamente statuito, in continuità con quanto già affermato dal massimo organo della nomofilachia (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), che l’applicazione della recidiva facoltativa impone l’assolvimento di uno specifico onere motivazionale da parte del giudice del merito, sia quando essa venga riconosciuta, che quando essa venga esclusa: ed invero, ad eccezione dei casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui all’art. 99, comma quinto, cod. pen., il giudice può attribuire effetti al recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede, sicché egli è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretameni:e significativo – in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. – sotto il profilo della più accentua colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n. 192 del 2007).
E’, dunque, precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosit tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.
Nel caso di specie, la motivazione adottata dal Giudice di Pace di Piombino non ha rispettato i principi fin qui illustrati, essendosi risolta nella mera asettica elencazione dei precedenti penali dell’imputato, senza alcuna considerazione che possa adeguatamente dare conto della valutazione – che,
dunque, appare essere stata del tutto pretermessa – in merito alla «concreta significatività» del nuovo reato commesso dall’imputato.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato dev’essere annullato con rinvio al Giudice di Pace di Piombino, in diversa persona fisica, perché provveda a nuovo giudizio sulla contestata recidiva, emendando i rilevati vizi motivazionali, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Piombino, in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 08/05/2024