Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4827 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4827 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Roma avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Roma confermava la condanna di NOME COGNOME per simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), per
aver falsamente affermato, in una denuncia presentata ai Carabinieri presso il Pronto Soccorso di un ospedale, di aver subito un tentativo di rapina, all’interno della sua proprietà, da parte di due individui che lo avevano anche colpito alla mano con una roncola.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti tre motivi di ricorso.
2.1. Vizio di motivazione.
La Corte di appello ha affermato la responsabilità dell’imputato sulla base di presunzioni ed elementi non probanti, senza superare lo standard del ragionevole dubbio: vale a dire, sulla base del sopralluogo dei Carabinieri presso l’abitazione di COGNOME, della denuncia e delle sommarie informazioni della COGNOME e delle dichiarazioni spontanee del COGNOME.
D’altronde, il COGNOME non ha mai querelato COGNOME, né la COGNOME ha mai assistito ad uno scontro tra i due, avendo soltanto precisato di aver creduto ai racconti del COGNOME.
Irrilevante è altresì il mancato rinvenimento – valorizzato nella motivazione della sentenza impugnata – di tracce ematiche sul piazzale nelle vicinanze del pollaio. Tali tracce non sarebbero, infatti, comunque visibili ad occhio nudo: avrebbero potuto essere rilevate attraverso apposite attrezzature, non utilizzate nel caso di specie.
2.2. Violazione dell’art. 99 cod. pen. ed errata attribuzione della recidiva.
La recidiva non è mai stata contestata a COGNOME in primo grado né menzionata nel capo di imputazione.
Di conseguenza, su tale circostanza non si è mai instaurato il contraddittorio, con conseguente violazione dell’art. 111 Cost. e dei principi sul giusto processo.
La Corte d’appello non soltanto non motiva le ragioni per cui ritiene sussista la circostanza aggravante, ma neppure giustifica la mancata applicazione della riduzione di un terzo della pena come conseguenza della scelta del rito abbreviato, limitandosi a rispondere che il Tribunale avrebbe dimenticato di specificare, verosimilmente per mero errore, che le circostanze attenuanti erano equivalenti alla recidiva la quale, ancorché non contestata in imputazione, può ricavarsi dalla lettura del certificato penale, e che per tale motivo non poteva applicarsi l’ulteriore riduzione della scelta del rito.
Nella sentenza impugnata non sono d’altronde menzionate le precedenti condanne del ricorrente e, comunque, la Corte avrebbe dovuto motivare le ragioni per cui da tali precedenti si desumesse la maggiore pericolosità dell’imputato.
2.3. Mancata riduzione della pena di un terzo per effetto del rito e vizio di motivazione.
2 GLYPH
La motivazione è contraddittoria e manifestamente illogica ove ha ritenuto sussistente la recidiva e giustificato la mancata applicazione della riduzione della pena per il rito; è inoltre apparente, nella misura in cui ripercorre pedissequamente l’argomentazione del Tribunale, che, invero, non aveva omesso di spiegare la ragione della mancata riduzione della pena, ma, a monte, aveva trascurato di applicare la riduzione stessa, non essendo stata la recidiva contestata.
In assenza di recidiva, può essere applicata al ricorrente la sospensione condizionale della pena.
Ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti, è poi depositata documentazione medica.
L’imputato ha presentato note scritte in cui ha sviluppato le considerazioni svolte nel ricorso.
Ha anche presentato una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale in cui, pur insistendo per l’annullamento della sentenza, ha, in subordine, aderito alle sue conclusioni.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile in quanto reiterativo di censure cui la Corte d’appello ha dato ampia e coerente risposta, spiegando come le indagini avessero condotto a ricostruire la vicenda storica in termini affatto diversi da quelli rappresentati nella denun0a, e dal ricorrente riproposti sino a questa sede di legittimità.
1.1. Come chiarito in primo grado (la cui motivazione, trattandosi di c.d. “doppia GLYPH conforme” GLYPH integra GLYPH quella GLYPH del GLYPH provvedimento GLYPH impugnato: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01), lungi dall’essere stato vittima di un tentativo di rapina da parte di ignoti, fu infatti il COGNOME a aggredire COGNOME con un pezzo di legno, per poi presentarsi davanti all’abitazione di quest’ultimo, urlando e pretendendo di farlo uscire, mentre le ferite refertate dal Pronto soccorso erano state arrecate dal COGNOME, che, il giorno precedente, aveva tentato di difendersi da un’altra aggressione del COGNOME.
1.2. Né tale conclusione è fondata – come pretenderebbe il ricorrente – su elementi meramente congetturali o presuntivi, dal momento che il richiamo allo stato dei luoghi, privi di tracce ematiche (su cui si sofferma il ricorrente), si pone
soltanto all’esito di una ricostruzione solidamente basata sulle dichiarazioni, perfettamente convergenti, della COGNOME (cognata del COGNOME), la quale chiamò i Carabinieri e comunicò che un uomo da lei conosciuto come NOME (identificato nell’imputato) aveva malmenato il COGNOME, nonché di quest’ultimo, che confermò di aver cagionato le lesioni al COGNOME allo scopo di difendersi, aggiungendo peraltro che l’imputato aveva tentato di investirlo.
Il secondo ed il terzo motivo sono tra loro connessi e possono, dunque, essere trattati congiuntamente.
2.1. Il Giudice di primo grado aveva disposto esclusivamente una riduzione della pena-base (un anno di reclusione), nella misura di un terzo, in espressa considerazione delle attenuanti generiche.
Alla deduzione in appello, relativa alla mancata riduzione della pena di un ulteriore terzo in virtù del rito abbreviato, i Giudici di secondo grado hanno replicato: «verosimilmente per mero errore, il primo giudice non ha specificato che le circostanze attenuanti generiche erano ritenute equivalenti alla recidiva che, ancorché non contestata in imputazione, può ricavarsi dalla lettura del certificato penale, e aveva così effettuato una sola decurtazione pari a un terzo» (quella per il rito).
Tale affermazione non è condivisibile.
La recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, deve essere obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838 – 01), sebbene – ha precisato questa Corte – a tal fine non occorra la corretta indicazione del comma di riferimento dell’articolo 99 cod. pen., ma sia sufficiente la sola individuazione del tipo di recidiva, ovvero di una delle ipotesi previste dalla norma (Sez. 5, n. 21866 del 13/03/2025, COGNOME, Rv. 288293 01).
Nel caso di specie, però, nulla si ravvisa nel capo di imputazione in ordine alla recidiva che, non essendo stata contestata, nemmeno può ritenersi riconosciuta in sentenza e, tantomeno, avrebbe potuto vanificare la diminuzione della pena disposta in ragione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base di un ipotetico giudizio di equivalenza.
2.3. Non essendo ravvisabile alcun ,”errore materiale” sul punto, deve concludersi che nessuna riduzione di pena, oltre a quella esplicitamente prevista a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia stata disposta in primo grado.
2.4. Di conseguenza, i motivi sono fondati e la sentenza va annullata in punto di trattamento sanzionatorio.
Premesso che la sospensione condizionale – richiesta ancora in sede di legittimità – avrebbe già potuto essere concessa in ragione della pena originariamente determinata (un anno di reclusione), ma che i Giudici di merito hanno ritenuto – con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede – vi ostassero i precedenti di cui l’imputato è gravato ed una prognosi negativa in ordine alla ricaduta nel reato, questa Corte può provvedere direttamente alla rideterminazione della pena, che fissa in mesi cinque e giorni dieci di reclusione, esulando dal giudizio margini di discrezionalità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina i mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 26 gennaio 2026
La Consigliera estensore
GLYPH
Il residente