Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20104 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20104 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
omissis
M.A.
nato a
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette:
la re q uisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, – ex art. 23, comma 8, decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla le gg e 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso q uesta Corte di cassazione NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso ; – le conclusioni rassegnate – ai sensi della stessa norma – dall’avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse dell’imputato, ha insistito nei motivi di ricorso e ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata anche in ra g ione dell’intervenuta prescrizione del reato residuo;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del giorno 26 gennaio 2023 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la pronuncia resa in data 7 luglio 2021 dal Tribunale di Agrigento assolvendo, perché il fatto non sussiste, I M.A. dall’i m p utazione di atti persecutori in pregiudizio di I GLYPH S.C. GLYPH le I GLYPH S.M. GLYPH ; e ne ha confermato la responsabilità per il medesimo titolo di reato ai danni di rideterminazione della pena. M . C. con conseguente
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo sono state dedotte l’erronea applicazione della norma incriminatrice nonché l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione sussistenza dell’elemento soggettivo e oggettivo del reato (art. 606, comma 1, lett. b) ed e cod. proc. pen.).
2.2. Con il secondo motivo, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc pen., sono stati denunciati la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione avviso della difesa – a ben vedere – apparente, in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
2.3. Con il terzo motivo sono stati addotti la violazione dell’art. 660 cod. pen. e la care di motivazione sulla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di molestia o disturbo persone (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.).
2.4. Con il quarto motivo sono state denunciate l’erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art 62, n. 2, cod. pen., anche nella forma putativa ai sensi dell’art. 59, comma 4, cod. pen. fa (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.).
2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta l’erronea applicazione della legg penale in riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva, la quale non era stata contest per il capo b) dell’imputazione in ordine al quale è stata confermata la prima decisione (art. 60 comma 1, lett. b), cod. proc. pen.).
2.6. Con l’ultimo motivo di ricorso sono stati dedotti la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (art. 60 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio poiché, in ragione della fondatezza del quinto motivo di ricorso (nei termini che si esporranno), deve rilevarsi l’estinzi per prescrizione del reato, ascritto all’imputata, di atti persecutori nei confronti di NOME
M . C . 1. Occorre, infatti, osservare che la recidiva infraquinquennale è stata contestata soltant per il primo reato in rubrica (in danno di altri), per cui la Corte di appello — riformando la de di primo grado – ha reso pronuncia assolutoria, e non per il reato in danno di
NOME COGNOME
per cui è stata confermata l’affermazione di responsabilità e l’azione penale è stata esercitata con separato atto in seno ad altro procedimento (n. 566/2019 R.G.N.R.), poi riunito
al presente (contraddistinto dal n. 913/2015 R.G.N.R.) nel corso del giudizio di primo grado.
Invero, «la recidiva è una circostanza aggravante e come tale, per essere ritenuta in sentenza, deve aver formato oggetto di precisa contestazione con puntuale riferimento al singolo reato cui
viene riferita dal giudice » (Sez. 6, n. 5075 del 09/01/2014, COGNOME, Rv. 258046 – 01); rag per cui essa deve essere esclusa.
Non potendosi, pertanto, considerare la detta recidiva qualificata al fine del determinazione del termine di prescrizione, di sette anni e sei mesi – tenuto conto della pen
edittale posta ratione temporis
per il delitto di atti persecutori (cfr. aitt. 157 e 161 cod. pr pen.) – è spirato il 26 novembre 2023, in quanto il
tempus del fatto in discorso è il 25 dicembre
2015 (data dell’ultimo atto in contestazione), pur considerando la sospensione per un totale di centocinquantaquattro giorni (dal 23 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020, nell’originario
procedimento n. 566/2016 R.G.N.R., per astensione del difensore; nonché dal 7 aprile 2021 al
16 giugno 2021, dopo la riunione al procedimento n. 913/2015 R.G.N.R., per legittimo impedimento dell’imputata).
Ragion per cui, non risultando evidente la prova dell’innocenza dell’imputata (e non ricorrendo pertanto i presupposti per adottare la formula di merito di cui all’art. 129, com secondo, cod. proc. pen.), deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione, senza immorare sui rimanenti motivi di ricorso (Sez. U, n. 28954 de 27/04/2017, COGNOME, Rv. 269810 – 01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275 – 01; cfr. pure Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, COGNOME Rv. 274465 – 01; Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013 – dep. 2014, COGNOME, Rv. 258670 – 01), ivi compreso quello relativo alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bi pen., rispetto al quale la declaratoria di prescrizione, «estinguendo il reato, rappresenta un es più favorevole per l’imputato» (Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266505 – 01; conf. Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, Rv. 263885 – 01).
Ai sensi dell’art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della medesima cancelleria, sull’originale della sentenza, l’annotazione prevista dall’art. comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, esclusa la recidiva ritenuta, il reato è estinto per prescrizione.
In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identific a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 21/02/2024.