Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11152 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11152 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubbico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 08/10/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale COGNOME NOME Ł stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (art. 648 cod. pen.).
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME NOME, deducendo vizio della motivazione in quanto carente e sostanzialmente omessa quanto alla sussistenza degli elementi applicativi della recidiva reiterata.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato per le ragioni che seguono.
2.Si deve evidenziare come sul tema devoluto questa Corte ha affermato, in modo costante, che il giudice di merito può motivare quanto alla ritenuta ricorrenza della recidiva, anche in modo sintetico, ma non si può limitare a richiamare i precedenti penali riferibili all’imputato, atteso che dalla valutazione effettuata deve emergere un effettivo riscontro nel senso che la condotta ascritta e ritenuta pienamente provata costituisca significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, anche, ma non esclusivamente, sulla base dei numerosi precedenti penali (Sez.6, n. 56972 del 20/06/2018,COGNOME, Rv. 274782-01; Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, COGNOME, Rv. 264533-01, Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, COGNOME, Rv. 272803-01).
3.Occorre conseguentemente considerare che, in tema di recidiva, sulla scia di
numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della nuova disciplina con vari principi della Carta fondamentale (sent. n. 193 del 14/06/2007, cui hanno fatto seguito molte ordinanze d’inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni Unite, in una ormai risalente pronuncia, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, Ł tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, CalibŁ, Rv. 247839; in senso conforme, non massimate sul punto, v. Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, COGNOME; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, COGNOME; Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, COGNOME; Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, COGNOME; Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, COGNOME).
4.Nel caso di specie pur avendo la Corte di appello richiamato i precedenti penali del ricorrente, risulta omessa la necessaria correlazione di tale dato, anche in considerazione delle caratteristiche della condotta oggetto di accertamento e condanna, della ricorrenza di elementi univoci quanto alla significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.
5.La Corte di appello dovrà, dunque, nell’ambito della propria piena discrezionalità, colmare tale lacuna motivazionale correlandosi alle argomentazioni introdotte dall’imputato con il motivo di appello con il quale il relativo tema era stato specificamente devoluto.
Deve essere conseguente disposto sul punto l’annullamento con rinvio davanti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli della decisione impugnata.
6.Deve essere infine dichiarata l’irrevocabilità della affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilita’.
Così Ł deciso, 13/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente