Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16512 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16512 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 419/2025
NOME COGNOME
Relatore –
UP – 28/03/2025
EGLE PILLA
R.G.N. 3756/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 20/02/1982 COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 10/10/1982
avverso la sentenza del 18/09/2023 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’ annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della recidiva ed il rigetto nel resto ; Lette le conclusioni scritte del difensore di Terlizzi COGNOME, avv. NOME COGNOME che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Bari ha ridotto nei confronti degli imputati -giudicati con rito abbreviato – la pena per il reato di
tentato furto in abitazione aggravato, ritenuta la recidiva reiterata e specifica contestata al Terlizzi e quella reiterata e infraquinquennale contestata a COGNOME
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso.
2.1. L’imputat o COGNOME COGNOME per il tramite del proprio difensore, avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
2.1.1. Con primo motivo denuncia vizio di motivazione, in particolare la violazione dei canoni di valutazione della prova ai sensi dell’art. 192 cod.proc.pen. Deduce l ‘ inaffidabilità del riconoscimento degli imputati operato da NOME COGNOME e NOME COGNOME sul presupposto che i medesimi non avrebbero avuto la possibilità di osservare attentamente i due soggetti datisi alla fuga. Sottolinea la necessità di una valutazione dei singoli indizi effettuata in una visione unitaria, e non parcellizzata, che consenta di attribuire il reato all’imputato ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’.
2.1.2.Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione quanto alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di esclusione della recidiva, rilevando che entrambe le richieste sono state rigettate con un mero richiamo al certificato penale dell’imputato.
2.2. L’imputato NOME ha proposto ricorso per il tramite del suo difensore, avv. NOME COGNOME affidato ad unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche ed al mancato giudizio di prevalenza sulla recidiva.
Evidenzia, con richiamo di pertinenti arresti giurisprudenziali, la natura facoltativa della recidiva reiterata e l’obbligo per il giudice di dare adeguata motivazione sulla sussistenza dei presupposti per procedere ad un aggravamento di pena, deducendo che gli stessi elementi indicati nella sentenza impugnata- quali la fuga degli appellanti ed il recesso da ulteriori azioni, oltre che il contegno processuale ed il minimo disvalore della condotta avrebbero potuto condurre all’esclusione della recidiva e alla concessione delle attenuanti generiche.
Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei termini qui di seguito indicati.
È inammissibile la doglianza difensiva articolata, con primo motivo, nell’interesse di COGNOME COGNOME, in ordine alla presunta insussistenza di un quadro indiziario idoneo a fare ritenere superata la soglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio per giustificare la condanna degli imputati.
La motivazione della sentenza impugnata restituisce plurimi e convergenti indizi di reità che consentono di ricondurre la fattispecie criminosa al personale agire degli imputati, avendo sottolineato che i medesimi: sono stati sorpresi dalle persone offese, dopo avere scavalcato il muro di recinzione della villa delle medesime scatenando la reazione dei cani di guardia; sono stati riconosciuti dalle stesse, nel momento in cui si erano loro rivolte cercando di giustificare la loro presenza ‘avanzando l’improbabile pretesto di essere entrati lì perché la loro macchina si era rotta e aggiungendo che erano di Cerignola’ ; addosso al Terlizzi, inoltre , era stata rinvenuta una torcia e, all’interno dell’autovettura, altro materiale idoneo alla perpetrazione di furti.
La motivazione impugnata appare priva di profili di illogicità in quanto gli elementi richiamati dalla Corte territoriale per confermare il giudizio di penale responsabilità degli imputati risultano privi di margini di ambiguità e interpretati in una visione unitaria e le censure difensive sono generiche, apparendo, inoltre, volte ad ottenere una non consentita diversa lettura dei dati processuali e diversa interpretazione delle prove, in quanto estranea al giudizio di cassazione (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, COGNOME, riv. 207944).
È manifestamente infondata la doglianza difensiva, posta a fondamento di entrambi i ricorsi (con secondo motivo di ricorso del Terlizzi e con unico motivo del COGNOME) collegata alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alle quali la Corte territoriale ha evidenziato l’assenza di elementi positivi atti a giustificarle. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); di talché deve ritenersi giustificato il detto diniego anche se si fondi sulla totale assenza di elementi positivamente valutabili e le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondate su valutazioni discrezionali, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, COGNOME, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 – dep.23/02/2004, P.G. in proc. COGNOME ed altri, Rv. 229768).
È, invece, fondata la doglianza, comune ad entrambi i ricorsi, relativi alla carenza motivazionale della sentenza impugnata in punto di mancata esclusione della recidiva.
Gli atti di appello contenevano uno specifico motivo di impugnazione con cui gli imputati avevano lamentato il mancato rispetto dei plurimi principi di diritto fissati da questa Corte in tema di recidiva, con particolare riguardo alla necessità di individuare concreti indici di maggiore pericolosità, che non potevano trarsi dalla mera presenza di precedenti penali. La motivazione resa dalla Corte territoriale non si conforma pienamente ai principi giurisprudenziali più volte affermati da questa Corte secondo cui è compito del giudice verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, PG COGNOME ed altro, Rv. 247838 – 01).
Va ribadito, dunque, che «ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato ” sub iudice “», (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016 Ud. , dep. 2017, Rv. 270419 -01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 -01).
La sentenza impugnata non ha esplorato tali temi, con la conseguenza che essa deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che avrà il compito di colmare la lacuna motivazionale.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla recidiva con rinvio alla Corte di appello di Bari. I ricorsi vanno rigettati nei restanti motivi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso il 28/03/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME