Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45039 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45039 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERMINI IMERESE il 25/10/1993
avverso l’ordinanza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di due episodi riguardanti la violazione dell’art. 116, comma 15, cod. strada, commessi in Termini Imerese il 28/3/2021 ed il 9/5/2021.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, essendo insussistenti le fattispecie di reato contestate per mancanza del presupposto della recidiva nel biennio; 2. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, correttamente richiamato in sentenza, la recidiva nel biennio ricorre non solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata (ex multis Sez. 4, n. 27504 del 26/04/2017, Rv. 270707 – 01).
Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate, essendo reiterative di censure disattese con motivazione congrua ed esaustiva della Corte di appello (in motivazione si precisa infatti che il ricorrente è incorso nella medesima violazione in data 26/6/2020 e che la contravvenzione elevata in tale circostanza non risulta essere stata mai impugnata o oblata);
considerato che il ricorso non si confronta realmente con le argomentazioni sviluppate in sentenza, essendo i rilievi difensivi formulati in termini meramente oppositivi.
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, il quale ha riportato plurime precedenti condanne, e la gravità della condotta;
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142);
considerato che, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all’uopo valutabili contenuti nell’art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno o ad alcuno di essi, ritenuti prevalenti rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 -02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente