Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8507 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8507 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso
proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 116 cod. strada.
Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. violazione e falsa applicazione della legge processuale con riferimento all’articolo di legge che si assume violato; omessa pronuncia di assoluzione dell’imputato; 2. Violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento del minimo edittale.
Considerato che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con adeguata motivazione.
Considerato che le prospettazioni rappresentate nel primo motivo di ricorso contrastano con il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale la “recidiva nel biennio” ricorre non solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio (cfr. ex multis Sez. 4, Sentenza n. 27504 del 26/04/2017, Rv. 270707);
considerato che la circostanza della definitività dell’accertamento della precedente violazione è stata puntualmente argomentata dalla Corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza).
Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato e l’assenza di positivi elementi idonei a giustificare la concessione del beneficio invocato.
Considerato che nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr GLYPH er?te