Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17780 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17780 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
svolta relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME NOME proposto ricorso avverso la sen della Corte d’appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata confer del Tribunale di Cassino di condanna per il reato di cui all’art. 116, codice s recidiva nel biennio (accertamento violazione amministrativa con provvedimento notif 13/1/2020), in Cassino, il 26/3/2020;
ritenuto che il ricorrente, con riguardo alla sussistenza della recidiva ne sostanzialmente riproposto il motivo di gravame, senza un effettivo confront argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (sul contenuto essenziale de d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui princi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito g una valutazione della circostanza, affermando che le prove avevano confermato precedente provvedimento amministrativo accertativo della medesima violazione no stato impugnato, acquisendo pertanto definitività (sul punto, sez. 4, n. 26/4/2017, P., Rv. 270707-01; n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, Rv. 272209-01; n. 27398 del 6/4/2018, Dedominici, Rv. 273405-01);
che, parimenti, del tutto reiterative sono le censure inerenti al diniego dell’ dell’istituto di cui all’art. 131 bis, cod. pen., avendo ì giudici territoriali debitam giustificato il ritenuto bisogno di pena, alla stregua dei parametri legali, dand inclinazione al delitto, richiamando i numerosissimi e gravi precedenti penali e l’a della misura della sorveglianza speciale, peraltro violata negli obblighi stabiliti;
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvis ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024