Revoca della Patente: il Principio della Recidiva nel Biennio
L’ordinanza in esame affronta una questione cruciale per chiunque sia stato condannato per guida in stato di ebbrezza: quando scatta la sanzione accessoria della revoca della patente in caso di recidiva nel biennio? La Corte di Cassazione offre un chiarimento fondamentale, stabilendo un principio di diritto preciso che lega l’applicazione della sanzione alla data in cui la precedente condanna è diventata definitiva.
Il caso in esame: un ricorso contro la revoca della patente
Un automobilista si è visto revocare la patente di guida a seguito di una condanna per guida in stato di ebbrezza. La Corte d’Appello aveva applicato la sanzione accessoria della revoca basandosi su una precedente condanna per lo stesso reato, divenuta esecutiva il 31 ottobre 2019. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, contestando l’applicazione di tale sanzione.
Il nucleo della difesa si basava sull’interpretazione del concetto di recidiva nel biennio, previsto dall’articolo 186, comma 7, del Codice della Strada. La questione era se, per calcolare il biennio, si dovesse considerare la data di commissione del precedente reato o la data in cui la relativa sentenza era passata in giudicato.
La decisione della Corte sulla recidiva nel biennio
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato, chiarendo in modo inequivocabile come deve essere interpretata la condizione di recidiva nel biennio.
La Corte ha stabilito che, ai fini della revoca della patente, il presupposto della condanna nel biennio si realizza quando la sentenza relativa al reato precedente passa in giudicato. Pertanto, il termine di due anni non decorre dalla data in cui è stato commesso il primo illecito, ma dal momento in cui quella condanna è diventata definitiva e non più impugnabile.
Conseguenze della decisione
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in assenza di motivi di esonero, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una logica giuridica precisa e su un precedente specifico (Cass. Pen., Sez. 4, n. 26168/2016). La ‘recidiva’ presuppone l’esistenza di una condanna definitiva. Un soggetto non può essere considerato ‘recidivo’ se, al momento della commissione del nuovo reato, la precedente condanna non è ancora passata in giudicato. Il ‘passaggio in giudicato’ è l’evento giuridico che cristallizza la colpevolezza e rende la condanna un presupposto valido per applicare sanzioni più severe in futuro. Pertanto, è la data di questo evento, e non la data del fatto storico, a rilevare per il calcolo del biennio. Qualsiasi altra interpretazione creerebbe incertezza giuridica, legando l’applicazione di una sanzione grave come la revoca della patente all’esito e ai tempi, spesso lunghi, del primo procedimento penale.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale in materia di sanzioni per guida in stato di ebbrezza. Per gli automobilisti, ciò significa che una condanna, anche se per un fatto commesso molto tempo prima, può avere conseguenze gravissime se diventa definitiva entro due anni dalla commissione di un nuovo reato della stessa natura. La decisione sottolinea l’importanza di considerare non solo quando si commette un’infrazione, ma anche quando le relative conseguenze legali diventano definitive. La chiarezza fornita dalla Cassazione serve da monito: la giustizia tiene conto delle sentenze irrevocabili per valutare la pericolosità sociale e applicare sanzioni progressivamente più severe a chi reitera condotte illecite.
Cosa si intende per ‘recidiva nel biennio’ nel contesto della guida in stato di ebbrezza?
Si intende la situazione in cui un soggetto viene condannato per guida in stato di ebbrezza dopo aver già subito una condanna definitiva per lo stesso reato, con la sentenza precedente passata in giudicato nel corso dei due anni precedenti alla commissione del nuovo fatto.
Ai fini della revoca della patente, quale data è rilevante per calcolare il biennio?
La data rilevante è quella del passaggio in giudicato della sentenza relativa al reato precedente, cioè il momento in cui la condanna è diventata definitiva e non più impugnabile. Non conta, invece, la data in cui è stato commesso il primo reato.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, salvo casi di esonero, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29292 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29292 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LIVORNO il 11/07/1993
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in data 20/02/2023,
ha riqualificato il fatto nell’ipotesi prevista dall’art. 186, comma 7 D.Lvo. 30
aprile 1992, n. 285, rideterminando la pena nei confronti di NOME COGNOME in mesi 3 di arresto ed euro 1.000 di ammenda.
2. L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge relativamente alla revoca obbligatoria della patente.
3. Il motivo di ricorso è del tutto a specifico perché non si confronta con le motivazioni della pronuncia impugnata. La Corte di appello, con
argomentazioni non illogiche e coerenti, richiama l’art. 186, co.7 D.Lvo.
285/92, secondo cui la revoca obbligatoria della patente è sempre disposta nel caso in cui il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni
precedenti per il medesimo reato. Nel caso di specie, l’imputato era già stato condannato per il medesimo reato rispetto a quello per cui si procede, con decreto penale divenuto esecutivo il 31 ottobre 2019. Pertanto, ricorrendo il presupposto della condanna nel biennio previsto dall’art. 186, co.7 C.D.S., l’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente, nella fattispecie in esame, è conforme alla legge (cfr. Sez. 4, n. 26168 del 19/05/2016, Rv. 267377, secondo cui in tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di “recidiva nel biennio”, rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 14 luglio 2025.