Recidiva nel biennio: da sanzione amministrativa a condanna penale
Commesso una violazione al Codice della Strada e ti chiedi quali possano essere le conseguenze in caso di ripetizione? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale: la recidiva nel biennio può trasformare un illecito amministrativo in un vero e proprio reato. Questo significa passare da una semplice multa a una condanna penale, con conseguenze ben più gravi come l’arresto e una pesante ammenda.
Analizziamo insieme una pronuncia che chiarisce i contorni di questa fattispecie e i limiti del ricorso contro una sentenza di condanna.
Il caso in esame: la contestazione della recidiva
Un automobilista veniva condannato in primo grado e in appello alla pena di due mesi di arresto e 2.400 euro di ammenda per il reato previsto dall’articolo 116, comma 15, del Codice della Strada. Questa norma punisce chi, dopo essere stato sanzionato in via amministrativa per guida senza patente, commette la stessa violazione nell’arco di due anni.
L’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua responsabilità penale non fosse stata correttamente accertata. Il punto centrale della sua difesa era la presunta mancata prova della recidiva nel biennio. Senza questo elemento, infatti, il fatto sarebbe rimasto un semplice illecito amministrativo, punibile solo con una sanzione pecuniaria.
La decisione della Corte di Cassazione sulla recidiva nel biennio
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. La decisione si basa su due pilastri argomentativi fondamentali: la prova della precedente violazione e i limiti invalicabili del giudizio di Cassazione.
La prova della precedente violazione
I giudici di legittimità hanno osservato come dalla sentenza impugnata emergesse chiaramente che all’imputato era già stato notificato un provvedimento di accertamento per un’analoga violazione, avvenuta meno di due anni prima. Quel provvedimento era diventato definitivo, poiché l’interessato non lo aveva impugnato a suo tempo.
L’esistenza di questo precedente, provata anche tramite testimonianze nel corso del processo, non è stata efficacemente smentita dalla difesa. Quest’ultima si era limitata a una contestazione generica, senza fornire elementi concreti capaci di invalidare il dato della definitività dell’accertamento. In sostanza, non basta dire ‘non è vero’, ma bisogna provare perché non lo sia.
I limiti del giudizio di Cassazione
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio cardine del nostro sistema processuale. Il ruolo della Cassazione non è quello di effettuare una ‘rilettura’ dei fatti o di valutare nuovamente le prove, come un terzo grado di giudizio. Questo compito spetta in via esclusiva al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Proporre una valutazione delle prove diversa e più favorevole, senza evidenziare un vizio di legittimità (cioè un errore nell’applicazione della legge o un difetto logico palese nella motivazione), non è un motivo valido di ricorso. Pertanto, il tentativo dell’imputato di far rivalutare i fatti è stato respinto.
Le motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si fonda sulla distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. I giudici hanno ritenuto che il ricorso non sollevasse una vera e propria questione di violazione di legge, ma mirasse a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La precedente violazione, divenuta definitiva per mancata opposizione, costituiva un fatto accertato e provato nel processo di merito. La difesa non ha fornito elementi capaci di scalfire tale accertamento, limitandosi a una negazione generica che non può trovare accoglimento. Di conseguenza, essendo provata la recidiva nel biennio, la configurazione del fatto come reato e la successiva condanna sono state ritenute corrette e immuni da censure.
Le conclusioni
La pronuncia offre importanti spunti pratici. In primo luogo, sottolinea l’importanza di non sottovalutare mai un verbale o un accertamento amministrativo: la mancata impugnazione nei termini di legge lo rende definitivo, con possibili, future conseguenze penali. In secondo luogo, ribadisce che un ricorso in Cassazione deve basarsi su solidi motivi di diritto e non può trasformarsi in un tentativo di rimettere in discussione la valutazione delle prove. Infine, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende, rendendo l’impugnazione avventata un’opzione economicamente svantaggiosa.
Quando la guida senza patente si trasforma da illecito amministrativo a reato?
La guida senza patente diventa un reato quando la stessa violazione viene commessa una seconda volta entro due anni (nel biennio) da un precedente accertamento divenuto definitivo.
Come può essere provata in un processo la precedente violazione?
Secondo la sentenza, la precedente violazione può essere provata attraverso la documentazione che attesta la definitività del precedente accertamento amministrativo e anche tramite testimonianze rese nel corso del dibattimento.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove e i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che esula dai suoi poteri procedere a una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. L’apprezzamento delle prove è riservato in via esclusiva ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17627 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17627 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 1° dicembre 2022, con cui NOME è stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed C 2.400,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione quanto all’affermazione della penale responsabilità non essendo stata accertata la recidiva nel biennio, in assenza della quale il fatto integra un mero illecito amministrativo.
Considerato che, come risulta dalla sentenza impugnata, nei confronti di NOME è stato elevato un provvedimento di accertamento di analoga violazione in data 5 febbraio 2019, divenuto definitivo in quanto contro quel provvedimento non è stato proposto ricorso. Rilevato che l’esistenza di un tale provvedimento definitivo è stata provata per testi e la difesa si limita a contestare genericamente l’addebito, senza apportare elementi utili a smentire il dato della definitività dell’accertamento;
Rilevato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e a ciò consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre d te-