Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39902 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39902 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: a. con un primo motivo motivazione contraddittoria o manifestamente illogica in relazione alla prova della colpevolezza con particolare riferimento al riconoscimento dell’imputato come colui che era alla guida, che sarebbe avvenuto sulla base di meri sospetti; b. con un secondo motivo violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva nel biennio; c. con un terzo motivo vizio motivazionale in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Quanto al primo motivo, lo stesso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Gli altri due profili di doglianza sono manifestamente infondati, in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla -esponsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno evidenziato come l’AVV_NOTAIO, sentito all’udienza del 03.10.2023 ha dichiarato che, intorno alle ore 12:30 del 29 marzo 2022, il COGNOME era transitato in INDIRIZZO in Montesilvano, alla guida del veicolo dì cui all’imputazione a pochi metri dagli operanti, che lo avevano immediatamente riconosciuto, in quanto noto alle forze dell’ordine.
A fronte, peraltro, dell’assenza di qualsivoglia allegazione difensiva che possa far sorgere il minimo dubbio circa l’attendibilità di tale dichiarazione, logica appare la motivazione del provvedimento impugnato che ha ritenuto priva di fondamento la tesi difensiva secondo cui non sarebbe certo il riconoscimento dell’imputato.
Infatti, il COGNOME ha dichiarato che l’imputato era a loro noto “per altre vicissi tudini” (Pag. 4 ud. 3.10.2023) e di essere a conoscenza del fatto che lo stesso fosse sprovvisto di patente (circostanza poi accertata ;n sede). Il teste ha, altresì, precisato che non avevano potuto procedere immediatamente al controllo in quanto impegnati in altre indagini.
2.2. Manifestamente infondato è anche il motivo afferente alla dedotta insussistenza della ‘recidiva nel biennio”, necessaria ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, tema già motivatamente confutato dalla Corte territoriale sul rilievo che in atti è presente un precedente verbale per guida senza patente, redatto dai Carabinieri RAGIONE_SOCIALE Montesilvano nei confronti dell’imputato in data 12/08/2021, un anno prima di quella accertata il 29/03/2022. Date queste premesse, i giudici del gravame del merito correttamente osservano, in punto di diritto, che, per quanto riguarda la prova della “recidiva nel biennio”, che non è necessario produrre l’attestazione documentale della definitività di precedente accertamento, ma è sufficiente in via alternativa (ed esemplificativa), l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invic per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G., ossia un minimo di prova (ad esempio, il verbale di contestazione), accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del difensore, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 4, n. 35719 del 13/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 44473 del 05/10/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. I-0843 del 13/09/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 353392 del 07/06/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 11348 del 22/02/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 11916/2024 – Sez. 7, Ord. n. 24220/2024). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dunque, fermo restando il principio per cui la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa, la produzione dei verbale di contestazione, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell’interessato, costituisce elemento di sicuro valore probatorio da cui risalire con certezza alla definitività della pre gressa violazione amministrativa (così Sez. 7, ord. n. 30502/20’24,).
Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale si è allineata a tale orienta mento, avendo correttamente rilevato che, alla luce del precedente accertamento ricordato dal teste e della mancata allegazione di dati contrari da parte dell’interessato, la recidiva era stata ritualmente contestata.
La carente allegazione, peraltro, è chiaramente indicativa della genericità del ricorso, non avendo la difesa apportato elementi utili a smentire il dato della definitività dell’accertamento.
Anche con riguardo all’asserita inversione dell’onere della prova, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio della c.d. “vicinanza della prova”: nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio del’a c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2 , n. 6734 del 30/01/2020, Virginia, Rv. 278373). Ricade, dunque, sull’imputato, che formuli eccezioni difensive l’incombente di allegare non solo una diversa versione dei fatti, ma anche circostanze ed elementi fattuali che consentano di provare il fondamento di quanto afferma, non potendosi fare carico all’accusa di escludere, in assenza di espliciti e concreti argomenti introdotti dalla difesa, tutte le possibili diverse mo dalità di accadimento di un fatto.
Siffatto onere di ‘puntuale allegazione’ rappresenta un’estrinsecazione del generale principio di ‘vicinanza alla prova’ (cfr. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, COGNOME) che non si traduce, nel rito penale, nell’inversione dell’onere probatorio, ma consente l’estensione della ricerca della prova nella direzione indicata dall’imputato, allorquando questi ‘informi’ adeguatamente ed in modo circostanziato l’organo che deve provvedervi.
Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha giustamente evidenziato che, a fronte della prova offerta dal PM in ordine al fatto che, nel biennio precedente, fosse stato elevato un verbale per guida senza patente nei confronti del COGNOME, quest’ultimo, pur avendone la possibilità, non ha dedotto di averlo contestato o che, comunque, non fosse divenuto definitivo prima del secondo accertamento, fornendo indicazioni per consentirne il riscontro.
2.3. Quanto al terzo motilo stesso non è consentito in sede di legittimità, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno dato infatti adeguatamente conto degli elementi su cui si fonda il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., in conformità all’orientamento che verte sul dettato normativo dell’istituto, che preclude la configurabilità della causa di non punibilità in esame quando il reato per cui sì procede è per sua struttura a condotte reiterate, ricordando come questa Corte di legittimità abbia affermato che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente,
difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, Cod. strada, nei solo caso di reridiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent, n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibfle il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2025