Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39914 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39914 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: a. con un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva nel biennio; b. con un secondo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di dosimetria della pena.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi non sono consentiti in questa sede di legittimità in quanto sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Il primo motivo, peraltro, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, mentre il secondo afferisce al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1 Manifestamente infondato è il motivo afferente alla dedotta insussistenza della ‘recidiva nel biennio”, necessaria ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, tema già motivatamente confutato dalla Corte territoriale sul rilievo che, diversamente da quanto opina il ricorrente, non occorre un precedente penale in materia, ma basta la prova di una prec.2dente violazione divenuta definitiva. E che, come si evince dalla sentenza di primo grado, vi è stata tale indicazione da parte dei verbalizzanti.
Date queste premesse, i giudici del gravame del merito correttamente osservano, in punto di diritto, che, per quanto riguarda la prova della “recidiva nel biennio”, che non è necessario produrre l’attestazione documentale della definitività di precedente accertamento, ma è sufficiente in via alternativa (ed esemplificativa), l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G., ossia un minimo di prova (ad esempio, il verbale di contestazione), accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del difensore, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta
(Sez. 4, n. 35719 del 13/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 44473 del 05/10/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 353392 del 07/06/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 11348 del 22/02/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, Passalacqua, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 11916/2024 – Sez. 7, Ord. n. 24220/2024).
Dunque, fermo restando il principio per cui la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa, la produzione del verbale di contestazione, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell’interessato, costituisce elemento di sicuro valore probatorio da cui risalire con certezza alla definitività della pre gressa violazione amministrativa (così Sez. 7, ord. n. 30502/2024,).
Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale si è allineata a tale orienta mento, avendo correttamente rilevato che, alla luce del precedente accertamento ricordato dal teste e della mancata allegazione di dati contrari da parte dell’interessato, la recidiva era stata ritualmente contestata.
La carente allegazione, peraltro, è chiaramente indicativa della genericità del ricorso, non avendo la difesa apportato elementi utili a smentire il dato della definitività dell’accertamento.
Anche con riguardo all’asserita inversione dell’onere della prova, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio della c.d. “vicinanza della prova”: nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fat tuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2 , n. 6734 del 30/01/2020, Virginia, Rv. 278373). Ricade, dunque, sull’imputato, che formuli eccezioni difensive l’incombente di allegare non solo una diversa versione dei fatti, ma anche circostanze ed elementi fattuali che consentano di provare il fondamento di quanto afferma, non potendosi fare carico all’accusa di escludere, in assenza di espliciti e concreti argomenti introdotti dalla difesa, tutte le possibili diverse mo dalità di accadimento di un fatto.
Siffatto onere di ‘puntuale allegazione’ rappresenta un’estrinsecazione del generale principio di ‘vicinanza alla prova’ (cfr. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, COGNOME) che non si traduce, nel rito penale, nell’inversione dell’onere probatorio,
ma consente l’estensione della ricerca della prova nella direzione indicata dall’imputato, allorquando questi ‘informi’ adeguatamente ed in modo circostanziato l’organo che deve provvedervi.
2.3. Quanto al secondo motivo, la motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243). I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato la congruità della pena, tenendo peraltro conto che la stessa è stata già in primo grado quantificata in misura prossima al minimo edittale, il reato in contestazione e la personalità dell’imputato.
L’onere motivatorio, pertanto, è pienamente adempiuto costituendo ius receptum che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Ed invero, il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 de 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il che non è nel caso che ci occupa.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2025