Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21459 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21459 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAIAZZO il 29/03/1972
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art.
116, comma 15, cod. strada.
Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato ed al
trattamento sanzionatorio per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente stante l’intima connessione delle censure avanzate, sono
reiterativi di ragioni di doglianza già correttamente vagliati dai giudici di merito disattesi con argomentazioni immuni da censure; invero:
– in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova
della definitività della precedente violazione risulti da un accertamento giudiziale irrevocabile, essendo sufficiente un qualunque elemento di prova, accompagnato
dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari [cfr. Sez.
7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200:”In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla
depenalizzazione, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di
prova (come ad esempio l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari”)].
nella fattispecie in esame, la Corte d’appello ha richiamato il contenuto dell’annotazione in atti – acquisita con il consenso delle parti – da cui risulta ch la precedente sanzione, per analoga violazione al codice della strada in cui era incorso il ricorrente, non era stata impugnata innanzi alle competenti Autorità nei termini di legge (pag. 3 della sentenza).
Considerato, pertanto, che, in assenza di elementi comprovanti la non defìnitività di detta contestazione, neppure provenienti dall’imputato, i giudici hanno ritenuto correttamente integrato il requisito della recidiva nel biennio e la sussistenza del reato.
Considerato che la giustificazione posta a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche, incentrata sull’assenza di positivi elementi di valutazione e sulla gravità del fatto, è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen. quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. (-
Così deciso in data 20 magio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOMESEIT ‘1 -1-A fTRIA II Pi sente