Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5517 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5517 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da RAGIONE_SOCIALE, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nell’unico motivo di ricorso, nel quale si contesta il presupposto della recidiva nel biennio, è reiterativo di ragioni di doglianza già valutate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni non censurabili in questa sede.
Considerato che la doglianza non è connotata da pertinenza censoria, essendo priva del necessario requisito della specificità: l’argomentazione prodotta dai giudici di merito in ordine alla mancanza di elementi in atti dai quali desumersi che la precedente sanzione amministrativa avesse formato oggetto di ricorso, è stata avversata in termini puramente oppositivi.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2026
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