Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15384 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15384 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 17/08/1993
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia emessa in data 26 11 ‘ .: GLYPH 2021 dal Tribunale di Locri, con cui l’imputato COGNOME NOME Alessandro è stato condannato alla pena, considerata la recidiva nel biennio, di mesi due di arresto ed euro 3.500 di ammenda, in ordine al reato di cui all’a 116 d. Igs. n. 285/1992, commesso in Bianco, il 28 maggio 2018.
Avverso tale sentenza,l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt Igs. n. 8/2016 e 125, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla definitività della preceden violazione amministrativa risalente al 10 aprile 2018; 2) vizio di motivazione e violazi degli artt. 131 bis e 125, comma 3, cod. proc. pen., relativamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) violazione di legge, in alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata prima della pronuncia della Corte di Appello.
Il ricorso complessivamente non supera il vaglio di ammissibilità. Tutte le doglianze non sono consentite dalla legge in questa sede di legittimità in quanto generiche e aspecifiche, non confrontandosi con la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata. L’impugnazione omette dunque di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Inoltre, è manifestamente infondato il primo motivo, in quanto inerente a enunciati ermeneutici prospettati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
In particolare, i giudici del gravame, alla stregua del consolidato orientamen giurisprudenziale di legittimità, secondo cui per la prova della recidiva nel biennio, idonea escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 8/2016, non è necessa produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione del sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, hanno correttamente ritenuto definitivamente accertata la medesima violazione amministrativa risalente al 10 aprile 2018 (cfr. Sez. 7, n. 30502/2024, Rv. 286879; Sez. 4, n. 44905/2023, Rv. 285318; Sez. 4, n. 27398/2018, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163/2017, Rv. 272209).
In ordine al secondo motivo, la Corte territoriale ha ben argomentato sull’esclusione dell causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., considerato non particolarmente ten il comportamento non occasionale addebitato all’imputato, già incorso nella medesima violazione e gravato da altri innumerevoli precedenti penali (cfr. SS. UU. n. 13681/2016 Tushaj, Rv. 266591; Sez. 4, n. 14073/2024, Rv. 286175; Cass., Sez. 4, n. 28657/2024, Rv. 286812).
4
Relativamente all’ultimo motivo di ricorso, la medesima Corte ha correttamente respinto la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturat
data successiva alla pronuncia di provta grado, in quanto, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019
applica la disciplina prevista dalla c.d. riforma Orlando (cfr. informazione provvisori
19/2024, all’esito dell’udienza del 12 dicembre 2024 delle Sezioni unite; Sez. 4,
28474/2024, Rv. 286811; Sez. 4, n. 26294/2024, Rv. 286653).
3. GLYPH
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue, p legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro
3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 aprile 2025.