Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39916 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39916 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: a. con un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva nel biennio, pur in .presenza di un imputato che aveva avuto l’estinzione del precedente reato per guida senza patente in ragione dell’esito positivo della messa alla prova; b. con un secondo motivo vizio motivazionale in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi non sono consentiti in questa sede di legittimità in quanto sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrett argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Il primo motivo, peraltro, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, mentre il secondo afferisce al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1 Manifestamente infondato è il motivo afferente alla dedotta insussistenza della ‘recidiva nel biennio”, necessaria ai fini della configurazione del reato di cu all’art. 116, comma 15, cod. strada, tema già motivatamente confutato dalla Corte territoriale sul rilievo che, diversamente da quanto opina il ricorrente, non occorre un precedente penale in materia, ma basta la prova di una precndente violazione divenuta definitiva. E dunque l’intervenuta estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non esclude che quella precedente condotta ci sia stata (anche perché in caso contrario il giudice penale avrebbe pronunciato sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.) e che sul versante amministrativo sia stata oggetto di accertamento definitivo.
Date queste premesse, i giudici del gravame del merito correttamente osservano, in punto di diritto, che, per quanto riguarda la prova della “recidiva nel biennio”, che non è necessario produrre l’attestazione documentale della definitività dl precedente accertamento, ma è sufficiente in via alternativa (ed esemplificativa),
l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G., ossia un minimo di prova (ad esempio, il verbale di contestazione), accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del difensore, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 4, n. 35719 del 13/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 44473 del 05/10/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 353392 del 07/06/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 11348 del 22/02/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 11916/2024 – Sez. 7, Ord. n. 24220/2024).
Dunque, fermo restando il principio per cui la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa, la produzione del verbale di contestazione, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell’interessato, costituisce elemento di sicuro valore probatorio da cui risalire con certezza alla definitività della pre gressa violazione amministrativa (così Sez. 7, ord. n. 30502/2024,).
Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale, in ogni caso, ha provveduto a verificare attraverso i CC di Campagna che il precedente verbale del 10/09/2019 dei CC di Eboli era divenuto esecutivo in quanto non oblato, né opposto, né annullato (cfr. pag. 5 del provvedimento impugnato).
2.2. Quanto al secondo motivo, la motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche appare logica ed esaustiva, laddove i giudici del gravame del merito, per confermarne il diniego, hanno fatto riferimento all’assenza di elementi positivi emersi o allegati e alla circostanza che l’odierno ricorrente è gravato da plurimi precedenti.
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolviment dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286581 – 01, 02 e 03 a pag. 48 della motivazione, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2 1:)22, Bianchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 256172-01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche
motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale; conf. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01; Sez. 3 – n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693 – 01). Pacifico, infine, è che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01) e che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo” (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018 D. Rv. 275440 – 01).
Ancora di recente si è ribadito che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/1112025