Recidiva nel Biennio: Non Serve la Sentenza Definitiva per la Prova
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di violazioni del Codice della Strada: per dimostrare la recidiva nel biennio non è necessaria una sentenza definitiva che accerti la precedente infrazione. Questo chiarimento ha importanti implicazioni pratiche per gli automobilisti e per la gestione dei procedimenti sanzionatori. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un conducente, confermando la sua condanna e specificando quali elementi di prova siano sufficienti a configurare la reiterazione dell’illecito.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Violazione del Codice della Strada
Il caso trae origine dalla condanna di un automobilista da parte del Tribunale di Chieti, successivamente confermata dalla Corte d’Appello de L’Aquila, per una contravvenzione prevista dall’art. 116 del Codice della Strada. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge. In particolare, sosteneva che non vi fosse prova sufficiente per dimostrare la sussistenza della recidiva nel biennio, elemento che aggrava la sanzione.
Secondo la difesa, mancava un accertamento giudiziale irrevocabile della precedente violazione, ritenuto indispensabile per poter contestare la recidiva. Il ricorso mirava a far cadere l’aggravante e, di conseguenza, a ottenere una pena più mite.
La Decisione sulla Prova della Recidiva nel Biennio
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il motivo del ricorso era una semplice ripetizione di quanto già discusso e respinto dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un orientamento giurisprudenziale consolidato, ma spesso fonte di dubbi.
Il punto centrale della decisione è che, per provare la recidiva nel biennio, non è necessario attendere che la sentenza sulla prima violazione diventi definitiva. È sufficiente, invece, qualsiasi elemento di prova che attesti l’infrazione precedente, unito alla mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, di aver intrapreso azioni per contestarla.
Le Motivazioni della Corte: La Prova della Recidiva
La Corte ha spiegato che la prova della definitività della precedente violazione non deve necessariamente derivare da un accertamento giudiziale irrevocabile. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente fatto riferimento al verbale di contestazione di una violazione analoga, commessa dall’imputato il 12 novembre 2019.
I giudici hanno evidenziato che l’onere di provare di aver contestato tale verbale (ad esempio, presentando ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace) o di aver richiesto il pagamento in misura ridotta (oblazione), gravava sull’imputato. In assenza di tale prova contraria, il verbale di contestazione è stato considerato un elemento sufficiente a dimostrare la precedente infrazione e, di conseguenza, a configurare la recidiva.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per gli Automobilisti
Questa ordinanza conferma un principio di notevole importanza pratica. Chi commette una violazione del Codice della Strada non può fare affidamento sui lunghi tempi della giustizia per evitare le conseguenze della recidiva. Un verbale di contestazione non impugnato è a tutti gli effetti una prova valida della violazione. Pertanto, chi riceve una multa per un’infrazione che può portare a conseguenze penali in caso di ripetizione (come la guida senza patente) deve agire tempestivamente: o pagando la sanzione o impugnandola nelle sedi opportune. Ignorare il verbale, sperando che non diventi mai “definitivo” a livello giudiziario, è una strategia rischiosa che non impedisce la contestazione della recidiva in un futuro procedimento.
Per dimostrare la recidiva nel biennio per una violazione del Codice della Strada è necessaria una sentenza definitiva sulla precedente infrazione?
No, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti da un accertamento giudiziale irrevocabile.
Quale tipo di prova è sufficiente per accertare la recidiva nel biennio in questi casi?
È sufficiente un qualunque elemento di prova, come il verbale di contestazione della precedente violazione, specialmente se l’imputato non fornisce prove contrarie (ad esempio, la prova di aver presentato ricorso).
Cosa deve fare l’imputato per contestare l’accusa di recidiva?
L’imputato deve fornire la prova di aver contestato la sanzione precedente, ad esempio dimostrando di aver presentato un ricorso contro il verbale o di aver fatto richiesta di oblazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33297 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33297 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME VASILE nato il 06/03/1980
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Chieti, con cui NOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116, comma 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992, e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deduce la violazione e falsa applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza della contravvenzione contestata, assumendo che la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con la doglianza difensiva secondo cui difetterebbe la prova del reato.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso è reiterativo di analoga doglianza mossa con l’atto d’appello su cui la Corte di merito ha ampiamente motivato in conformità con i principi elaborati da questa Suprema Corte.
Va invero ribadito in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti da un accertamento giudiziale irrevocabile, essendo sufficiente un qualunque elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200
Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Rv. 287732).Nella fattispecie in esame, la Corte d’appello ha richiamato il contenuto del verbale’ di contestazione datato 12 novembre 2019 per analoga violazione al codice della strada in cui era incorso il ricorrente, ed ha dato atto che l’imputato non aveva dato la prova della presentazione di un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione ovvero di una richiesta di oblazione.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.9.2025