Recidiva: Quando la Motivazione Sintetica è Sufficiente per la Cassazione
L’applicazione della recidiva nel diritto penale rappresenta un tema delicato, che richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di motivazione necessari per giustificare tale aggravante. Vediamo come una motivazione, seppur breve, possa essere considerata sufficiente a rendere inammissibile un ricorso.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro il Riconoscimento della Recidiva
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il fulcro della contestazione era il riconoscimento della recidiva qualificata, come previsto dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato le ragioni per cui riteneva sussistente una maggiore pericolosità sociale del condannato, tale da giustificare l’aumento di pena.
La Decisione della Suprema Corte: Inammissibilità per Manifesta Infondatezza
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella manifesta infondatezza del motivo presentato. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, aveva fornito una motivazione adeguata. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La validità della motivazione sulla recidiva
Il punto centrale dell’ordinanza è la valutazione della sufficienza della motivazione. La Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello, pur esprimendosi in modo sintetico, aveva chiaramente indicato le ragioni dalle quali desumere la ‘propensione a delinquere’ dell’imputato. Questo elemento è cruciale: non è la lunghezza della motivazione a determinarne la validità, ma la sua capacità di esplicitare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Se dal testo della sentenza di merito emergono, anche in forma concisa, gli elementi fattuali e giuridici che sostengono la valutazione sulla pericolosità del reo, la motivazione deve ritenersi corretta. Pertanto, un ricorso che si limiti a lamentare la brevità della motivazione, senza individuare vizi logici o violazioni di legge, risulta manifestamente infondato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso non è solo una sanzione processuale, ma anche un filtro contro le impugnazioni pretestuose. L’ordinanza insegna che, ai fini del riconoscimento della recidiva, la motivazione non deve essere prolissa, ma deve essere chiara nell’indicare perché i precedenti penali del soggetto sono sintomatici di una sua concreta e attuale propensione a commettere nuovi reati. Per la difesa, ciò significa che l’impugnazione deve concentrarsi su specifiche carenze argomentative o errori di diritto, e non sulla mera sinteticità dell’esposizione del giudice di merito.
È possibile contestare in Cassazione il riconoscimento della recidiva?
Sì, ma il motivo di ricorso non deve essere manifestamente infondato. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la contestazione fosse infondata perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione, seppur sintetica, sufficiente.
Una motivazione ‘sintetica’ da parte di una Corte d’Appello è sempre valida?
Secondo questa ordinanza, una motivazione sintetica può essere considerata valida se riesce a esplicitare le ragioni essenziali della decisione, come in questo caso in cui sono state indicate le ragioni per desumere la propensione a delinquere dell’imputato.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10782 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10782 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che il motivo concernente il riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato – sia pur in modo sintetico – sulle ragioni dalle quali desumere l propensione a delinquere dell’imputato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere ester
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