Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36560 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36560 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 16/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte di appello di Messina parte civile NOME visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; rilevato che il procedimento Ł stato trattato in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 05/05/2025 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 21/11/2023 con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, ha condannato l’odierno ricorrente alla pena di anni 1, mesi 3 di reclusione per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. oltre al risarcimento del danno e delle spese di lite in favore della costituita parte civile NOME COGNOME. Si contesta al COGNOME di aver indotto NOME a versargli su una poste pay a lui intestata la somma di circa 443 euro a titolo di premio per la sottoscrizione di una polizza RCA per la sua auto in realtà inesistente.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo la difesa ha dedotto vizio di omessa motivazione in relazione alla applicazione all’imputato della contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. A detta della difesa la recidiva era stata applicata al COGNOME sulla base della sola presenza di precedenti a suo carico, senza però motivare in ordine alle ragioni che giustificavano in concreto l’applicazione dell’aggravante.
2.2. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto vizio omessa motivazione in quanto la Corte di appello non aveva motivato in ordine al diniego della richiesta, pure avanzata con i motivi di gravame, di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce difetto di motivazione della sentenza in ordine
al motivo di appello col quale ci si doleva della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente ha quindi concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il 15/10/2025 la difesa della parte civile ha depositato memoria – con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso – e ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite allegando nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł fondato per le seguenti ragioni.
Con il secondo motivo di appello la difesa aveva censurato la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice monocratico aveva applicato la contestata recidiva unicamente basandosi sul fatto che il COGNOME aveva riportato precedenti condanne, omettendo di motivare in ordine alle ragioni per le quali queste ultime dovessero ritenersi espressione di maggiore pericolosità dell’imputato.
Ciò detto, occorre prendere atto che, come dedotto dalla difesa nel primo motivo di ricorso per cassazione, la Corte di appello ha sostanzialmente omesso di motivare in ordine alla questione sollevatanel motivo di gravame. La pronuncia infatti non affronta specificatamente il problema della recidiva, ma nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio si limita laconicamente ad affermare: ‘La pena inflitta appare congrua e calibrata in quanto, valutandosi ai sensi dell’art. 133 cod. pen. oltre alla condotta, la personalità del reo, con numerosi pregiudizi penali per truffa indice di serialità e professionalità dell’attività criminosa’. Trattasi di motivazione generica e apodittica, inidonea a dar conto delle ragioni per le quali si Ł giunti a ritenere applicabile in concreto la recidiva. Sul punto Ł appena il caso di evidenziare che, come piø volte ribadito da questa Suprema Corte, nell’applicazione della recidiva Ł richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183). Anche secondo la costante interpretazione della Corte costituzionale, l’applicazione della recidiva non Ł obbligatoria, ma si giustifica solo in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia già stato condannato per precedenti delitti non colposi, risulti espressivo in concreto sia di una maggiore pericolosità criminale, sia di un maggior grado di colpevolezza, legato alla piø elevata rimproverabilità della decisione di violare la legge penale nonostante l’ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne. Questa maggiore rimproverabilità non può essere presunta in via generale sulla base del solo fatto delle precedenti condanne, dovendo – ad esempio – essere esclusa allorchØ il nuovo delitto sia stato commesso dopo un lungo lasso di tempo dal precedente, o allorchØ abbia caratteristiche affatto diverse (tra le tante, sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 185 del 2015). Nel caso in esame, la sentenza si limita a dare conto dell’esistenza di precedenti specifici i quali sarebbero indicativi di ‘serialità e professionalità dell’attività criminosa’, senza però effettuare alcuna valutazione in ordine agli altri parametri sopra indicati (qualità dei comportamenti, livello di offensività delle condotte, distanza temporale tra il nuovo reato e quelli già giudicati, l’eventuale occasionalità della ricaduta, ecc.) utili ad accertare se la ricaduta nell’illecito sia stata, nel caso specifico, sintomatica di piø accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo (e non
semplicemente di serialità e professionalità dell’attività criminosa).
2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, possono essere trattati congiuntamente, e sono infondati. Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza di appello ha omesso di valutare sia il terzo motivo di appello – con il quale ci si doleva del fatto che il giudice di primo grado non aveva dichiarato la non punibilità del COGNOME ai sensi dell’art. 131bis cod. pen., nonostante, per le ragioni esposte nel gravame, ricorressero a suo dire i presupposti di tale causa di non punibilità – sia il quarto motivo – in cui si contestava invece l’omessa concessione delle attenuanti generiche non avendo il giudice tenuto conto della ‘non particolare gravità del danno cagionato’ -. Ciò detto, se Ł vero che la sentenza di appello non ha specificatamente affrontato le questioni sollevate nel gravame, tuttavia non si può parlare di omessa motivazione. Ed invero, questa Suprema Corte ha piø volte affermato che ‘non Ł censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 53396 del 15/11/2022 (dep. 2023) Rv. 284096 – 01, COGNOME; Sez. 3, Sentenza n. 43604 del 08/09/2021; COGNOME, Rv. 282097 – 01, secondo la quale ‘la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità; Sez. 5, Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 (dep. 2019), Currò, Rv. 275500 – 01, in tema di cd motivazione implicita in relazione alla richiesta di concessione di attenuanti).
Ciò detto, nel caso in esame, la parte della motivazione della sentenza di appello relativa al trattamento sanzionatorio – sopra riportata -, pur nella sua sinteticità, Ł sufficiente a dar conto dei motivi del rigetto delle richieste della difesa.
Ed invero dal riferimento ‘ai numerosi precedenti penali per truffa indice di serialità e professionalità dell’attività criminosa’ si può chiaramente desumere che la Corte di appello ha ritenuto il comportamento del COGNOME ‘abituale’ – per tale intendendosi, ai sensi dell’art. 131bis, comma 4, cod. pen. anche quello di chi ha commesso piø reati della stessa indole (anche se di particolare tenuità) – e ha quindi ravvisato un elemento comunque ostativo (ai sensi del comma 1) all’applicazione della speciale causa di non punibilità invocata.
Analoghe considerazioni valgono per il motivo di gravame relativo alle attenuanti generiche. Al riguardo giova premettere che questa Suprema Corte ha piø volte affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchØ anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). Si Ł altresì precisato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non Ł necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso in esame la motivazione della sentenza impugnata Ł sufficiente, avendo i giudici evidenziato, come detto, i plurimi precedenti penali anche specifici del COGNOME, ritenendoli implicitamente prevalenti su altri elementi e quindi ostativi al riconoscimento del beneficio invocato.
3. Per le ragioni sin qui esposte si impone dunque l’annullamento della sentenza con rinvio
alla Corte di appello affinchØ colmi la lacuna motivazionale sopra evidenziata in relazione al riconoscimento e all’applicazione in concreto della recidiva contestata.
I restanti motivi di ricorso devono invece essere rigettati.
Nulla può essere liquidato alla parte civile per le spese processuali relative al presente giudizio di impugnazione. Questa Corte (ex plurimis Sez. 4, Sentenza n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 01) ha infatti chiarito che ‘nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. – come appunto quello in esame -, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione’, la cui valutazione Ł pur sempre rimessa al giudice procedente (Sez. 6, Sentenza n. 24340 del 29/05/2025, Rv. 288298 – 01). Ciò detto, nel caso in esame, la difesa della parte civile si Ł limitata a far pervenire una memoria di una pagina nella quale ha dedotto che il ricorso era inammissibile o infondato senza dunque apportare alcun fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione sezione della Corte di appello di Messina.
Rigetta nel resto il ricorso.
Nulla per le spese richieste dalla parte civile.
Così Ł deciso, 16/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME